Cassation court quashes tax court ruling for violation of principle of correlation between claim and judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Second Instance Tax Court's decision, ordering a retrial in a different composition. The taxpayer successfully argued that the lower courts failed to address specific procedural defects regarding the tax assessment's validity. Consequently, the court held that the omission of these grounds constituted a violation of the principle of correlation between the claim and the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The principle of correlation between the claim and the judgment requires courts to address all substantive and procedural grounds raised by the parties; failure to do so constitutes a nullity of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controLan S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 5370/2023 depositata il 28/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere Alessandro Trinci.Con atto di accertamento n. TK3036302240/2019, emesso in relazioneall’anno di imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazioneNumero registro generale 8055/2024Numero sezionale 4450/2026Numero di raccolta generale 22742/2026Data pubblicazione 06/07/2026dalla Lan S.r.l. maggiore IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi,contestando la soggettiva inesistenza di operazioni di acquisto di materialetecnologico dalle società Gamma S.r.l. e XJ458 S.p.a., ritenute società“filtro”, che a loro volta acquistavano da società ritenute “cartiere”,nell’ambito di una c.d.
“frode carosello”, e violazioni relative agli obblighi diregistrazione degli acquisti effettuati in regime di inversione contabile.La Commissione Tributaria Provinciale, adita dalla società contribuente,accoglieva il ricorso ritenendo che la Lan S.r.l avesse agito in buona fedesulla base di una serie di elementi: mancanza di collegamenti con le societàfornitrici, assenza di dichiarazioni di terzi che coinvolgevano la ricorrentenella frode, assenza di retrocessione del prezzo di acquisto, prezzi praticatiin linea con quelli di mercato, acquisti effettuati on line.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado respingeva l’appellodell’Agenzia delle Entrate condividendo il ragionamento dei primi giudici eosservando che:
a) non erano stati indicati i risultati dell’indagine penaleconnessa;
b) le società fornitrici, nello schema della frode, non erano le“cartiere” ma i “filtri”;
c) per altre annualità la pretesa dell’amministrazionefinanziaria era stata ritenuta illegittima dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado;
d) le risposte ai questionari sottoposti ai rivenditori ufficialidei medesimi prodotti dovevano ritenersi inaffidabili;
e) la fluttuazione deiprezzi dei prodotti tecnologici doveva considerarsi fisiologica.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.La Lan S.r.l. è rimasta intimata.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del 26.05.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate eccepisce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c.Numero registro generale 8055/2024Numero sezionale 4450/2026Numero di raccolta generale 22742/2026Data pubblicazione 06/07/20261.1.
Osserva la ricorrente che, sebbene la contribuente avesse chiesto inprimo grado l’annullamento dell’avviso di accertamento, i motivi di meritodell’impugnazione attenevano esclusivamente al recupero dell’IVA detrattaindebitamente in ragione dell’inesistenza delle operazioni, mentre nessunacontestazione era stata mossa in relazione al recupero dei costi ritenutiindeducibili e alla sanzione per omessa integrazione e registrazione delleoperazioni effettuate in regime di inversione contabile. I giudici di primogrado, nell’accogliere il ricorso, annullavano integralmente l’attoimpugnato, incorrendo, così, nel vizio di ultrapetizione, non avendo rilevatola mancata contestazione dei rilievi relativi ai costi indeducibili e all’omessaintegrazione e registrazione delle operazioni effettuate in regime diinversione contabile.
Nonostante il vizio fosse stato rilevato ed eccepitonell’atto di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado,dichiarando l’appello infondato, si è limitata a rigettare il gravameoccupandosi solo delle violazioni in materia IVA, per l’asserita fatturazionesoggettivamente inesistente, senza provvedere ad esaminare il capo delladomanda relativo al vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice diprime cure.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.2.1.
Ritiene la ricorrente che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradosia incorsa nel vizio dedotto, confermando le spese di primo grado econdannando l’Ufficio a quelle del secondo grado, atteso che, se avesse(come doveva) esaminato la (parziale) illegittimità della sentenza di primogrado per vizio di ultrapetizione, data la soccombenza reciproca tra le parti,le spese di entrambi i gradi del giudizio avrebbero dovuto esserecompensate parzialmente o per intero.3. Il primo motivo di ricorso è fondato.Numero registro generale 8055/2024Numero sezionale 4450/2026Numero di raccolta generale 22742/2026Data pubblicazione 06/07/20263.1.
Dal P.V.C. allegato dalla ricorrente, accessibile a questa Cortevertendosi in ipotesi di error in procedendo, si desume che l’avviso diaccertamento impugnato dalla contribuente conteneva tre preteseimpositorie:
1) violazioni in materia di IVA conseguenti al compimento dioperazioni soggettivamente inesistenti;
2) violazioni in materia di IRES edIRAP conseguenti alla indebita deduzione di costi;
3) violazioni relative agliobblighi di registrazione degli acquisti effettuati in regime di inversionecontabile.La società contribuente impugnava il suddetto accertamento eccependoneil difetto di motivazione, la violazione del contraddittorioendoprocedimentale, l’incompetenza dell’ufficio accertatore e l’infondatezzadella pretesa tributaria in ordine alla inesistenza soggettiva delle operazioni.Dunque, i motivi che investivano l’atto di accertamento nella sua integralitàendoprocedimentale e all’incompetenza dell’ufficio accertatore.
A fronte ditali deduzioni, i giudici di primo grado si sono concentrati sulla conoscenzao conoscibilità della frode fiscale da parte della Lan S.r.l., giungendo adannullare integralmente l’atto di accertamento sulla base della ritenutasussistenza della buona fede da parte della contribuente. Nella parte dellasentenza dedicata allo svolgimento dei fatti, i giudici di secondo gradodanno conto che il ricorso concerneva solo il primo rilievo e ciononostanterigettano l’appello contro la sentenza che aveva integralmente annullatol’avviso. Stante l’autonomo fondamento delle pretese tributarie condensatenell’atto di accertamento impugnato, il silenzio dei Giudici di secondo gradosullo specifico motivo di gravame, che devolveva loro la verifica del rispettodel principio di correlazione fra il chiesto e il pronunciato da parte dei primigiudici, che nulla hanno detto sui motivi di ricorso che investivano l’attonella sua interezza, non può certo configurare un rigetto implicito delladomanda, posto che non si verte in alcuna ipotesi di assorbimento.Numero registro generale 8055/2024Numero sezionale 4450/2026Numero di raccolta generale 22742/2026Data pubblicazione 06/07/20264.
Anche il secondo motivo di ricorso merita accoglimento, in quanto ilmancato rilievo del vizio di ultrapetizione ha condizionato la statuizione sullespese, che non ha tenuto conto della parziale illegittimità della sentenzaimpugnata.5. Pertanto, vanno accolti entrambi i motivi di ricorso e la sentenza deveessere cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovràprovvedere anche sul regolamento delle spese. P.Q.Mla Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso e cassa la sentenza impugnata,rinviando, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino