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Ordinanza — n. 22737/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a cassation decree for material error omitting lawyer's fee deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22737/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation corrected a previous decree that extinguished a tax dispute by identifying a material omission regarding the defendant's lawyer. The defense argued the original order failed to explicitly deduct the lawyer's fees from the awarded costs, despite a formal request. The court ruled that this omission constituted a correctable material error under the Civil Procedure Code, thereby amending the decree to include the deduction.

Regesto Legislator

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Art. 287, Art. 391-bis c.p.c.: The court established that an omission in the operative part of a judgment, despite a formal request, constitutes a material error subject to correction to ensure the effective protection of the party's rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction omission in operative part lawyer fee deduction cassation decree amendment Civil Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

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Testo completo

el controricorrente per lacorrezione di errore materiale nel procedimento n. 1824/2025 tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE- ricorrente-controCASTO CARLO, elettivamente domiciliato in Melissano, via L. da Vinci n. 44, pressolo studio dell’avvocato Massimo Fasano, che lo rappresenta e difende-controricorrente-relativamente al decreto della Corte Suprema di Cassazione n. racc. gen.29538/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G.;vista l’istanza di correzione di errore materiale dell’avvocato Massimo Fasano del07/11/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere relatoreNumero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con decreto del 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, questa Corte hadichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto al n. 1824/2025 R.G., promossodall’Agenzia delle Entrate contro Casto Carlo, ai sensi degli artt. 380-bis, secondocomma, 391 e 391, secondo comma, c.p.c., condannando la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettarionella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per Euro 200,00.2.

Con istanza del 10/11/2025, l’avvocato Massimo Fasano, difensore dellaparte controricorrente Casto Carlo, ha chiesto la rettifica del suddetto decreto,deducendo che nel controricorso era stata formulata richiesta di distrazione dellespese in suo favore quale procuratore antistatario e che tale statuizione era stataomessa nel dispositivo.3. L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, ritualmenteformulata dalla parte controricorrente, integra errore materiale emendabile conil procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c.

Deve pertanto disporsi lacorrezione del decreto nei termini indicati in dispositivo, fermo restando l’importogià liquidato per spese. P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione di questa Cortedel 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n.1824/2025 R.G., sia corretto nei seguenti termini: laddove si legge «Condannala parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltreal rimborso forfettario nel 12,5% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute edesborsi per Euro 200,00», deve leggersi «Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per Euro200,00, con distrazione in favore dell’avvocato Massimo Fasano dichiaratosiantistatario».Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026.Numero registro generale 22644/2025Numero sezionale 4421/2026Numero di raccolta generale 22737/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il PresidentePaolo Di Marzio