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Decreto — n. 22639/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22639/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22639/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ersona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.445/2023 depositata il 30/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deveprovvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dellacontroparteNumero registro generale 17851/2023Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 22639/2026Data pubblicazione 03/07/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 02/07/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi

Regesto Legislator

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Decreto — n. 22639/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deveprovvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dellacontroparteNumero registro generale 17851/2023Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 22639/2026Data pubblicazione 03/07/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 02/07/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi

Parole chiave

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condono delle spese procedurali restituzione delle prestazioni rimborso delle spese compensazione nel fallimento spese di sostentamento fine del processo
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Testo completo

ersona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.445/2023 depositata il 30/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deveprovvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dellacontroparteNumero registro generale 17851/2023Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 22639/2026Data pubblicazione 03/07/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 02/07/2026Il Consigliere delegatoStefania Billi