Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposal for case termination within the statutory 40-day period. The court noted that the appellant remained silent after the proposal was communicated, triggering the automatic waiver of the right to proceed. Consequently, the judgment declared the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on the proposal for termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ernational s.r.l.rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Dirindelli-ricorrenti-controConsorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoArcangelo Guzzo-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan.669/2024 depositata il 21/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 778/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 22617/2026Data pubblicazione 02/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO