Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing a legal representative, challenged a regional tax court decision against A2A Ciclo Idrico Spa but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by Art. 380-bis c.p.c. results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
scia in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-controA2a Ciclo Idrico Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Giuseppe Maria Cipolla;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia, n.3753/2021 depositata il 14/10/2021;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 9853/2022Numero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 22615/2026Data pubblicazione 02/07/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Giuseppe MariaCipolla.Così deciso in Roma, il 30/06/2026.Il Consigliere DelegatoLiberato Paolitto