Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Sergio Perongini and Brunella Merola, challenged a lower court ruling against the Comune di Casal Velino but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
e, rappresentati edifesi dall'avvocato Sergio Perongini unitamente all’avvocato BrunellaMerola-ricorrente-controComune Casal Velino in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Fogagnolo-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n.430/2022depositata il 12/01/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 26603/2022Numero sezionale 1846/2026Numero di raccolta generale 22529/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/06/2026Il consigliere delegatoStefania Billi