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Decreto — n. 22452/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22452/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22452/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ATO TARI LILIANAControAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. ROMA n. 9134/15/16, depositata il 23/12/2016,pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TKF011202357, TKF011202374 e TKF011202375.Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata dellacontroversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione dicui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventualeistanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenutodiniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere lafissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processoestinto restano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/06/2026LA PRESIDENTE TITOLAREPERRINO ANGELINA-MARIA

Regesto Legislator

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Decreto — n. 22452/2026 — snciv · Corte di Cassazione: TRIB. REG. ROMA n. 9134/15/16, depositata il 23/12/2016,pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TKF011202357, TKF011202374 e TKF011202375.Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata dellacontroversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione dicui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventualeistanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenutodiniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere lafissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processoestinto restano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/06/2026LA PRESIDENTE TITOLAREPERRINO ANGELINA-MARIA

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Testo completo

ATO TARI LILIANAControAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. ROMA n. 9134/15/16, depositata il 23/12/2016,pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TKF011202357, TKF011202374 e TKF011202375.Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata dellacontroversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione dicui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventualeistanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenutodiniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere lafissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processoestinto restano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 24/06/2026LA PRESIDENTE TITOLAREPERRINO ANGELINA-MARIA