Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Ercole Moscarini and Stefano Lavazza Seranto, had not objected to the proposal submitted by the Regional Tax Commission of Veneto. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vocato Giovanni ErcoleMoscarini unitamente all’avvocato Stefano Lavazza Seranto;-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, e Ministero Della Giustizia, in persona dei rispettivilegali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dalla AvvocaturaGenerale Dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto,n.743/2020 depositata il 17/12/2020;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso, per di più risultando depositato atto diadesione alla proposta;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16017/2021Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 22449/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/06/2026.Il Consigliere DelegatoLiberato Paolitto