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Decreto — n. 22438/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 22438/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Pasquale Di Nola, challenged a regional tax court ruling against the Italian Revenue Agency without initiating the necessary procedural step. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit failure to request decision procedural renunciation Code of Civil Procedure spese di procedura anticipi delle spese spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15622/2017Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 22438/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15622/2017Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 22438/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

entante pro temporePasquale Di Nola e Pasquale Di Nola in proprio, rappresentati e difesidall'avvocato Pasquale Sicignano-ricorrenti-controAmministrazione Finanze Dello Stato in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.11110/2016 depositata il 12/12/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15622/2017Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 22438/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano