Decreto — n. 22386/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAé rappresentato e difesodall'avvocato Antonino Felice Siracusa, con domicilio eletto presso lostudio dell’avvocato Antonio Caruso;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generaledello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia, n.3228/2022 depositata il 01/08/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22386/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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é rappresentato e difesodall'avvocato Antonino Felice Siracusa, con domicilio eletto presso lostudio dell’avvocato Antonio Caruso;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generaledello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia, n.3228/2022 depositata il 01/08/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4026/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 22386/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenziacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/06/2026.Il Consigliere DelegatoLiberato Paolitto