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Decreto — n. 22380/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22380/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22380/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-controProvincia Veneta dell'Ordine Dei Servi Di Maria, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato WernerManzillo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, n.4888/2022 depositata il 13/12/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22380/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipi delle spese ripetibili spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-controProvincia Veneta dell'Ordine Dei Servi Di Maria, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato WernerManzillo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, n.4888/2022 depositata il 13/12/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 13032/2023Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 22380/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/06/2026.Il Consigliere DelegatoLiberato Paolitto