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Ordinanza — n. 22379/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice for lack of prior notification, ruling procedural defect cured by subsequent valid service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22379/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Claudia Ciuffoletti's appeal against a payment notice for unpaid waste taxes, which she argued was invalid due to missing prior notification. The lower court had accepted her claim because the initial assessment notice was not documented as served, but the Court of First Instance later confirmed the assessment was valid and final. The Supreme Court held that the procedural defect was cured by the subsequent valid service of the payment notice and that the lower court did not omit a decisive fact.

Regesto Legislator

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Art. 14 L. 890/1982; Art. 380-bis c.p.c.: The requirement for prior notification of the assessment notice is satisfied if the payment notice is validly served, and the omission to examine a fact does not constitute a violation if the fact was considered by the judge.

Parole chiave

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tax notice validity prior notification requirement cured procedural defect omission of decisive fact waste tax payment service of process abuse of defense rights

Disposizioni normative citate

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Art. 14 L. 890/1982
Art. 380-bis c.p.c.
96, commi 3e 4, c.p.c.L’art. 380-bis c.p.c. (cfr.
Art. 96 c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vadisposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3e 4, c.p.c.L’art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Deve, infine, darsi atto che, aisensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 sussistono ipresupposti per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
art. 140 c.p
art. 2697 c.c
112, 115 E 116 CPC, ART. 2697c.c.Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1, n.
art. 380-bis c.p
96, commi 3e 4, c.p.c.L’art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 settembre 2012 n. 15746
Cass. 28 luglio 2018 nr. 17598
Cass. n. 1906 del 2008
17598; id Cass. n. 1906 del 2008;conf.
Cass. n. 25616 del 2010
Cass. n. 25616 del 2010; Cass.
Cass. n. 11708 del 2011
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014 n. 8053
Cass. 12 dicembre 2019 n. 32550
Cass. 29 ottobre 2018 n. 27415
Cass. 13 agosto 2018 n. 20721
Cass. Sez. U. 22 settembre 2014 n. 19881
Cass. Sez. U. n. 28540/2023

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Testo completo

controComune Di Ladispoli in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Reggio d'Aci;-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate - Riscossione-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo Gradodel Lazio, n. 4799/2024 depositata il 18/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.Numero registro generale 17140/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 22379/2026Data pubblicazione 30/06/20261.L’ADER notificò all’odierna ricorrente una cartella di pagamentorecante al pagamento della TARES per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e2017, dovuti al Comune di Ladispoli.Claudia Ciuffoletti impugnò la cartella per difetto di notifica dell’attopresupposto ed il giudice di primo grado accolse l’eccezione di nullità dellacartella di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica dell’attoprodromico (avviso di accertamento del Comune di Ladispoli), nonessendovi in atti alcuna documentazione attestante la regolare notificadello stesso.Avverso la decisione interpose appello il Comune di Ladispoli.La C.T.R. accolse l’appello affermando che:

“La contribuente CLAUDIACIUFFOLETTI risulta essere proprietaria un immobile sito nel ComuneLadispoli, Via Florida nr.

20. Rilevato l’omesso pagamento della Tassa deirifiuti per l’anno 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, il Comune di Ladispoliemetteva l’avviso di Accertamento n. nr. 10318 del 26 novembre 2018notificato il 3 gennaio 2019, come risulta dall’avviso di ricevimentoricevuto e sottoscritto dalla stessa Sig.ra Claudia Ciufoletti. In seguito almancato pagamento di quanto dovuto e delle notifiche effettuate dalComune di Ladispoli, l’Agenzia di Riscossione iscriveva a ruolo la cartellanr. 09720190045692021 per l’importo di Euro 1607,83, notificata in data4 ottobre 2021, come risulta dalla notifica postale a firma del padre dellaSig.ra Ciufoletti, in atti come depositata dall’Agenzia di Riscossione….L’avviso di accertamento è, quindi, divenuto esecutivo e definitivo, nonessendo stato impugnato.La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento(notificazione semplificata), mediante la quale può essere notificato, aisensi dell'art. 14 della L. 20 novembre 1982, n. 890, l'avviso diaccertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficialegiudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizioNumero registro generale 17140/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 22379/2026Data pubblicazione 30/06/2026postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto ledisposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notificaeseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. ( Cass. 19 settembre2012 n. 15746; id 28 luglio 2018 nr. 17598; id Cass. n. 1906 del 2008;conf.

Cass. n. 25616 del 2010; Cass. n. 11708 del 2011).Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplinapostale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazionespecifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è statoconsegnato il plico e che la notifica deve ritenersi perfezionata, per ildestinatario, anche solo con l’avviso di ricevimento sottoscritto, tra l’altroa firma della stessa ricorrente (sent. Cass. civ 34301/2021; id Cass.19232/2018; id. Cass. civ. Sez. V, 13-01-2017)”.Avverso tale decisione ricorre Claudia Ciufoletti.

Resiste concontroricorso il comune di Ladispoli. L’Agenzia delle Entrate -Riscossione èrimasta intimata.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la ricorrente hadepositato tempestivamente istanza di decisione della causa.E’ stata depositata memoria da parte del Comune di Ladispolicostituito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La decisione è impugnata per violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt.112, 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c.La ricorrente in sede di appello aveva contestato che l’avviso diricevimento allegato dal Comune potesse riferirsi alla notifica dell’atto diaccertamento della TARES presupposto per assenza di elementi indicatori,nella relata (e non già ricavabili aliunde), che lo rendessero riconducibileall’avviso di accertamento TARES stesso.Tuttavia, la Corte avrebbe erroneamente accolto il gravame sulpresupposto che:

“si evidenzia come risulti depositato l’avviso diNumero registro generale 17140/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 22379/2026Data pubblicazione 30/06/2026ricevimento ricevuto e firmato dalla stessa Sig.ra Claudia Ciufoletti in data3 gennaio 2019”.Invero, detta conclusione, relativa al numero dell’accertamento TARES2013, sarebbe stata illegittimamente tratta da un atto esterno all’avvisodi ricevimento sopra trascritto e successivo ad esso, costituito da unacomunicazione del 07/07/2022 del Comune di Ladispoli in cui vieneindicato il numero dell’accertamento (10318) che sarebbe stato sottesoalla cartella impugnata ma collegandolo ad un numero di cartella sbagliato(09720190045692021) ed indicando quale data di ricevimentodell’accertamento de quo quella del 31/01/2019 (e non già del03/01/2019).2.

Il motivo è inammissibile.Si denuncia la violazione degli artt. 112, 115 E 116 CPC, ART. 2697c.c.Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. descrivono i due momenti in cui si articola ilgiudizio di diritto:

a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto;

b) quello afferentel’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata edinterpretata.II vizio di violazione di legge investe, quindi, immediatamente laregola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dellaesistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa diun contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essadelineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere lafattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchéla fattispecie astratta da essa prevista pur rettamente individuata einterpretata, non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione.Numero registro generale 17140/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 22379/2026Data pubblicazione 30/06/2026Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa, quale è l'affermare che sia stato trascurato unfatto specifico storicamente apprezzabile, che è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 22084/2020).Nella specie, pur formalmente denunciandosi la violazione degli artt.2697 c.c., 112, 116 e 115 c.p.c. di fatto si contesta la valutazione delleprove effettuata dal giudice di merito tesa ad ottenere da questa Corteuna rivisitazione delle emergenze probatorie, non ammissibile in questasede.2.1 Del pari inammissibile è la censura con la quale si deduce la omessa valutazione di un fatto decisivo e costituito dalla riferibilitàdell’avviso di ricevimento all’atto impositivo che, con esso, sarebbe statonotificato (accertamento TARES 2013). .

E si soggiunge che IlSupremo collegio, infatti, ha precisato, in modo consolidato, non solo chela relata deve essere riconducibile alla cartella di pagamento ma che incaso di contestazione della riconducibilità della relata alla cartella, vaesibita la cartella integrale. .Difatti, vengono in considerazione argomenti e tesi, di natura giuridicae probatoria, piuttosto che l’omesso esame di un fatto decisivo, ed afronte dell’accertamento in fatto svolto dal giudice del merito secondo ilquale risultava depositato l’avviso di ricevimento ricevuto e firmatodalla stessa Sig.ra Claudia Ciufoletti in data 3 gennaio 2019. .Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la censura di omessoesame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementiNumero registro generale 17140/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 22379/2026Data pubblicazione 30/06/2026istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori -non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (cfr.

Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cuiadde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881).3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vadisposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3e 4, c.p.c.L’art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 28540/2023) configura unostrumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede dilegittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoreun’ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Deve, infine, darsi atto che, aisensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 sussistono ipresupposti per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente e, per questi, del suo difensore antistatario, avvocatoChiara Reggio d’Aci, delle spese processuali che liquida in euro 1.900,00,per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna laricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96, terzoNumero registro generale 17140/2024Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 22379/2026Data pubblicazione 30/06/2026comma, c.p.c., di un importo pari ad euro 1.900,00 in favore delcontroricorrente; ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96, quarto comma,c.p.c. condanna la parte ricorrente al versamento della somma di euro900,00 in favore della Cassa delle ammende; dà atto che, ai sensi dell’art.13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per ilversamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 14.1.2026Il PresidenteLiberato Paolitto