Ordinanza Interlocutoria — n. 22356/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGenerale dello Stato (pec:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -controCOLAPINTO Carlo, COLAPINTO Filippo e COLAPINTO Michela, giàfacenti parte dello Studio Legale Avvocati Colapinto – Associazioneprofessionale, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo COLAPINTO(pec: colapinto.carlo@avvocatibari.legalmail.it) e Filippo COLAPINTO(pec: colapinto.filippo@avvocatibari.legalmail.it);- controricorrenti e ricorrenti incidentali -Numero registro generale 1633/2020Numero sezionale 8835/2025Numero di raccolta generale 22356/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza n. 2298/14/2019 della Commissione TributariaRegionale della LOMBARDIA, depositata il 28/05/2019;udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera diconsiglio non partecipata del giorno 16/12/2025 nonché, inriconvocazione, in quella del giorno 29/06/2026.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2495 cod. civ, art. 38 cod. civ, art. 38 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 22356/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicano gli intimaticon controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel caso in esame l’amministrazione finanziaria, con riferimentoall’anno d’imposta sopra indicato, ha emesso un avviso di accertamentoper IVA e IRAP nei confronti di un’associazione professionale, nellaspecie, “Studio Legale Avvocati Colapinto”, già cessata alla data dinotifica dell’atto impositivo.Numero registro generale 1633/2020Numero sezionale 8835/2025Numero di raccolta generale 22356/2026Data pubblicazione 30/06/20262.
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Generale dello Stato (pec:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -controCOLAPINTO Carlo, COLAPINTO Filippo e COLAPINTO Michela, giàfacenti parte dello Studio Legale Avvocati Colapinto – Associazioneprofessionale, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo COLAPINTO(pec: colapinto.carlo@avvocatibari.legalmail.it) e Filippo COLAPINTO(pec: colapinto.filippo@avvocatibari.legalmail.it);- controricorrenti e ricorrenti incidentali -Numero registro generale 1633/2020Numero sezionale 8835/2025Numero di raccolta generale 22356/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza n. 2298/14/2019 della Commissione TributariaRegionale della LOMBARDIA, depositata il 28/05/2019;udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera diconsiglio non partecipata del giorno 16/12/2025 nonché, inriconvocazione, in quella del giorno 29/06/2026.1.
In controversia avente ad oggetto una cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R.n. 600 del 1973 ai fini IRAP per l’anno d’imposta 2012 nei confrontidella cessata Associazione professionale denominata “Studio LegaleAvvocati Colapinto”, impugnati dagli associati con separati ricorsi poiriuniti dalla CTP, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Cortedi giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia respingeval’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo gradosostenendo che la cartella di pagamento era stata notificata ad unsoggetto estinto il 28/02/2014 e quindi in epoca antecedenteall’entrata in vigore dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, didifferimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società dicui all’art. 2495 cod. civ., e che dei debiti societari non potevanorispondere i soci ex art. 38 cod. civ., come aveva sostenuto in giudiziol’Agenzia delle entrate, in quanto la cartella era stata notificataesclusivamente alla società cessata.2.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicano gli intimaticon controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel caso in esame l’amministrazione finanziaria, con riferimentoall’anno d’imposta sopra indicato, ha emesso un avviso di accertamentoper IVA e IRAP nei confronti di un’associazione professionale, nellaspecie, “Studio Legale Avvocati Colapinto”, già cessata alla data dinotifica dell’atto impositivo.Numero registro generale 1633/2020Numero sezionale 8835/2025Numero di raccolta generale 22356/2026Data pubblicazione 30/06/20262.
Ha, altresì, emesso separati avvisi di accertamento ai fini IRPEFnei confronti dei singoli associati per i redditi di partecipazione nellapredetta associazione, ex art. 5 t.u.i.r. (d.P.R. n. 917 del 1986).3. Viene quindi prioritariamente in rilievo, con riferimento al primodei profili sopra esposti, la questione di cui all’ordinanza interlocutoriadi questa Corte n. 2033/2026.3.1. Invero, in materia di estinzione di un’associazione nonriconosciuta, come nella specie è lo “Studio Legale Avvocati Colapinto”,questa Corte ha ritenuto necessaria una trattazione in pubblica udienzaavendo rilevato la sussistenza di due opposti orientamenti in merito allevicende successive al verificarsi del fatto estintivo e della responsabilitàper le obbligazioni dell’associazione:- quello che ritiene che in caso di rapporti pendenti sussisterebbeuna “ultrattività” dell'ente di fatto, nel qual caso l'azione potrà esseresvolta direttamente nei confronti dell'ente, non potendo dirsi estintirapporti giuridici in questione.
Pertanto, lo scioglimento diun'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio diprimo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità distare in giudizio, poiché l'associazione permane in vita quale centro diimputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essafacenti capo e non ancora esauriti, tramite i precedenti titolari degliorgani esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regimedi prorogatio (Cass. n. 30606/2018; Cass. n. 27235/2025);- quello che ritiene che l'associazione non riconosciuta(diversamente da quella riconosciuta) si estingua immediatamente, ipsofacto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione, con conseguenteimproponibilità dell'impugnazione dell’atto impositivo eventualmenteproposta (arg. da Cass. n. 20252/2015).
In tal caso, però, la pretesapuò legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che"hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art. 38 c.c.) e,dunque, nei confronti, in particolare, dell'"ultimo" legale rappresentanteNumero registro generale 1633/2020Numero sezionale 8835/2025Numero di raccolta generale 22356/2026Data pubblicazione 30/06/2026della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale esolidale.4. Con riferimento, invece, al secondo dei profili sopra esposti,viene in rilievo la questione del litisconsorzio necessario tra gli associatidell’associazione estinta in epoca antecedente alla notifica dell’attoimpositivo.In particolare, si pone il problema di verificare se alla cessazionedell’associazione permanga la necessità di assicurare il contraddittoriotra tutte le parti destinatarie di un atto impositivo, nella specie rivoltosia all’associazione sia ai singoli associati, che è questione che, conriferimento a fattispecie analoga, di società di persone e di società dicapitali a ristretta base azionaria o in cui i soci hanno optato per ilregime della trasparenza fiscale ex art. 116 del DPR n. 917/86, èoggetto di rinvio alla pubblica udienza disposta da questa Corte conordinanza interlocutoria n. 31837/2025.5.
In definitiva, per evidenti ragioni nomofilattiche, deve rinviarsila causa a nuovo ruolo per la decisione del giudizio in un’udienzapubblica di questa Sezione. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma in sede di riconvocazione in data 29/06/2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO