Cassation court dismisses tax appeal on contract interpretation but allows second instance costs due to absent party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal regarding VAT liability on financial promotion fees, ruling that the lower courts correctly interpreted the agency contract. However, the court allowed the taxpayer's second ground of appeal, which challenged the award of second-instance costs despite the taxpayer's absence from the appellate hearing. The decision was reached because the first ground lacked specific evidence of violated interpretative canons, while the second ground was substantively correct as costs cannot be awarded against a non-constituted party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1703, 1705, 1748 c.c.; Art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1972; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 91 c.p.c.: Contract interpretation is reserved for the court of first instance and cassation review requires specific demonstration of violated hermeneutical canons; second-instance costs cannot be awarded against a party that did not appear in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
appresentata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-controBENIGNI Massimiliano, rappresentato e difeso dall’avvocato LauraRosa unitamente agli avvocati Francesco Navarrini, RobertoCordeiro Guerra;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana n. 146/2021, depositata il 10 febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.1. – Con avviso di accertamento n. T8D010201534/2015,relativo all’anno d’imposta 2010, l’Agenzia delle entrate contestavaNumero registro generale 21362/2021Numero sezionale 4680/2026Numero di raccolta generale 22287/2026Data pubblicazione 29/06/2026a Massimiliano Benigni, esercente attività di promotore finanziario,il recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA,oltre sanzioni e interessi, assumendo, in particolare, l’imponibilità,ai fini IVA, delle somme fatturate a titolo di contributi ufficio,ritenute riconducibili a prestazioni rese nell’ambito di un mandatosenza rappresentanza.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Arezzo, deducendo l’illegittimità dell’attoimpositivo limitatamente al profilo dell’IVA, sostenendo che lesomme in contestazione avevano natura accessoria rispettoall’attività di intermediazione finanziaria e, pertanto, dovevanoseguire il regime di esenzione previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 633del 1972.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, insistendo peril rigetto del ricorso e per la conferma della legittimità dell’attoimpugnato.La Commissione tributaria provinciale di Arezzo, con sentenzan. 300/2/2018, depositata il 4 maggio 2018, accoglieva il ricorso.2.
– Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Il contribuente non si costituiva nel giudizio di secondo grado.La Commissione tributaria regionale della Toscana, consentenza n. 146/5/2021, depositata il 10 febbraio 2021, rigettaval’appello.3. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione.Resiste con controricorso il contribuente.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 21362/2021Numero sezionale 4680/2026Numero di raccolta generale 22287/2026Data pubblicazione 29/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.
– Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1705 e1748 c.c. e dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che lasentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato il rapportointercorrente tra il contribuente e la Banca Fideuram nell’ambito delcontratto di agenzia, escludendo la configurabilità di un mandatosenza rappresentanza. Parte ricorrente deduce che l’attività delpromotore finanziario, pur rientrando nell’ambitodell’intermediazione, non esaurirebbe la disciplina del rapporto,delle spese; ne deriverebbe che le clausole contrattuali relative alriaddebito dei costi dovrebbero essere ricondotte alla diversa figuradel mandato.
Si sostiene, in particolare, che il rapporto relativo alriaddebito dei costi di gestione dei locali integrerebbe un mandatosenza rappresentanza, in quanto il contribuente, quale mandatario,avrebbe sostenuto spese nei confronti del terzo fornitore (Prositsoc. coop.) per poi riaddebitarle alla mandante (Banca Fideuram),agendo dunque in nome proprio ma per conto altrui. In taleprospettiva, viene richiamato l’art. 1703 c.c., che definisce ilmandato come il contratto mediante il quale il mandatario siobbliga a compiere atti giuridici per conto del mandante,distinguendo tra mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.) emandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.).La ricorrente assume che, nel caso di mandato senzarappresentanza, le prestazioni rese o ricevute dal mandatario sonoconsiderate, ai fini IVA, prestazioni di servizi anche nei rapporti tramandatario e mandante, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n.633 del 1972, con la conseguenza che il riaddebito deve seguire ilNumero registro generale 21362/2021Numero sezionale 4680/2026Numero di raccolta generale 22287/2026Data pubblicazione 29/06/2026medesimo regime IVA dell’operazione originaria.
L’Agenzia deduce,quindi, che, poiché le prestazioni rese dalla Prosit soc. coop. neiconfronti del contribuente avrebbero dovuto essere assoggettate aIVA in regime di imponibilità, anche le somme successivamentefatturate dal contribuente alla Banca Fideuram avrebbero dovutoessere assoggettate al medesimo regime impositivo.1.1. – Il motivo è inammissibile.La Commissione tributaria regionale, alla luce delle risultanzeistruttorie, ha respinto l’appello in quanto fondato su una errataqualificazione del rapporto tra il promotore finanziario e Bancae affermando, invece, la natura di contratto di agenzia.
In talecontesto, ha affermato che l’eventuale svolgimento di attivitàaccessorie di carattere giuridico non è idoneo a mutare la naturadel rapporto, che resta quello tipico dell’agenzia. Pertanto, laCommissione tributaria regionale ha ritenuto che i “contributid’ufficio” costituiscano compensi accessori disciplinati dal contrattodi agenzia e dotati della medesima natura delle provvigioniprincipali. Da ciò ha tratto la conseguenza che anche tali sommedevono essere assoggettate al medesimo regime fiscale delleprovvigioni, e quindi considerarsi esenti da IVA.L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di meritoed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dall'art. 360, n. 3, c.p.c., ovvero per violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con laspecifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversaNumero registro generale 21362/2021Numero sezionale 4680/2026Numero di raccolta generale 22287/2026Data pubblicazione 29/06/2026da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità(Cass. n. 353/2025;
Cass. n. 17427/2003).Nel caso di specie, non viene prospettato né l’omesso esamedi un fatto decisivo, né un vizio di motivazione, né la violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale.Dietro lo schermo della questione di diritto, si prospetta, inrealtà, una ricostruzione alternativa della vicenda contrattualerispetto a quella accertata in maniera conforme nei due gradi dimerito: il rapporto intercorreva esclusivamente con Bancatende a sostituire alla ricostruzione negoziale operata dal giudice dimerito una diversa qualificazione del rapporto, funzionaleall’applicazione del regime IVA proprio del riaddebito di costinell’ambito del mandato.2.
– Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entratedenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., censurando la statuizione della sentenza impugnatanella parte in cui ha condannato l’Ufficio alla rifusione delle spesedel grado di appello nonostante la mancata costituzione della parteappellata. La ricorrente espone che, nel giudizio di secondo grado,il contribuente non si era costituito e non aveva, dunque, svoltoalcuna attività difensiva idonea a giustificare il riconoscimento dispese processuali in suo favore.2.1.
– Il motivo è fondato.Risulta palese che in sede di appello non poteva esserepronunciata la condanna alle spese del giudizio di secondo grado,poiché la parte appellata non si era costituita.3. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito perla risoluzione della controversia, ex art. 384 c.p.c., comma 1, laNumero registro generale 21362/2021Numero sezionale 4680/2026Numero di raccolta generale 22287/2026Data pubblicazione 29/06/2026sentenza deve essere cassata senza rinvio limitatamente allastatuizione sulle spese del giudizio di appello.Stante l'esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimitàvanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese delgiudizio di appello e, decidendo nel merito, dichiara non dovute lespese del grado di appello.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 28 maggio 2026.Il Presidente