Decreto — n. 22228/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAlegale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-ricorrente-controMarino Gaetano, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Paolo Brevi-controricorrente-nonché controMarino Gaetano in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torinon.538/2021 depositata il 13/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22228/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-ricorrente-controMarino Gaetano, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Paolo Brevi-controricorrente-nonché controMarino Gaetano in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torinon.538/2021 depositata il 13/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 4521/2022Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 22228/2026Data pubblicazione 29/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Andreina Giudicepietro