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Decreto — n. 22225/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22225/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22225/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Adriano Raffaelli unitamenteagli avvocati Elisabetta Teti, Michele Franzosi, Filippo Croci-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roman.22862/2025 depositata il 07/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22225/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 5337/2026Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 22225/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

te pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Adriano Raffaelli unitamenteagli avvocati Elisabetta Teti, Michele Franzosi, Filippo Croci-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roman.22862/2025 depositata il 07/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 5337/2026Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 22225/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO