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Ordinanza — n. 22222/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT refund claim due to lack of standing after company liquidation and extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22222/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal against a regional tax commission decision denying a VAT refund. The plaintiff company had been legally extinguished years before the refund request was filed, stripping it of active standing. Consequently, the court held that the original lower court judgment was void for lack of proper party capacity.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 2945 c.c.: A judgment is null if the plaintiff lacked active standing at the time the claim was filed due to the extinction of the legal entity.

Parole chiave

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VAT refund claim lack of standing company extinction liquidation status active standing requirement rimborso dell'IVA credito nel fallimento grida ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n.
Art. 2945 c.c.
Art. 30 D.P.R. n. 633/1972
Art. 2697 c.c.
Art. 382 c.p.c.
artt. 2945 cod. civ
civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsaapplicazione da parte della sentenza di appello degli artt. 2945 cod. civ.
articolo 2697 cod.civ
n.633 del 1972, in combinato disposto con la violazione dell'articolo 2697 cod.civ.4.
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Testo completo

(PECags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio eletto in Roma, via DeiPortoghesi, n. 12;– ricorrente –ControNumero registro generale 6315/2022Numero sezionale 4940/2026Numero di raccolta generale 22222/2026Data pubblicazione 29/06/2026CONSORTILE AMABILINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, CUTULI D’ANGELO S.R.L., in persona dellegale rappresentante pro tempore, DI BARTOLO MARIO;– intimati –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilian.6972/5/2021 depositata in data 26/7/2021, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.1.

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia venivarigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzadella Commissione Tributaria Provinciale di Catania n.1305/7/2018 con laquale veniva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società ConsortileAmabilina S.r.l., avverso il diniego di rimborso per IVA 2007.2. Si legge in ricorso che la società, a seguito della liquidazione IVA perl'anno 2007, dichiarata con l'apposito modello IVA 2008, determinava ineuro 25.435,00 il credito IVA spettante per l'anno 2007 e lo inseriva nelquadro RX del modello Unico quale valore oggetto della richiesta dirimborso.

Su tale premessa, in data 31 marzo 2011 Mario Di Bartolo, qualeliquidatore della società, presentava un'istanza sollecitando il rimborso delcitato credito IVA, rigettato dall’Amministrazione.3. La società presentava ricorso e il giudice di primo grado lo accoglieva sulpresupposto dell'applicazione decennale della prescrizione al creditooggetto di istanza di rimborso denegato. La sentenza veniva appellatadall’Agenzia che contestava, tra l’altro, la spettanza del credito, ritenutonon provata dalla contribuente. La decisione veniva confermata dal giudicedi secondo grado.Numero registro generale 6315/2022Numero sezionale 4940/2026Numero di raccolta generale 22222/2026Data pubblicazione 29/06/20264.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Consortile AmabilinaS.r.l. in liquidazione, di cui rende nota l’intervenuta estinzione in data11.3.2008, dell’ultimo liquidatore della società Mario Di Bartolo e dellaCutuli D’Angelo S.r.l. n.q. di socia. Rende anche noto che, non andata abuon fine la notificazione del ricorso, la notifica è stata rinnovata neiconfronti dei soci di quest’ultima società, individuati in Santo Cutuli eGiuseppe D’Angelo. Tutti i suddetti soggetti sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsaapplicazione da parte della sentenza di appello degli artt. 2945 cod. civ. e75 cod. proc. civ. per non aver il giudice rilevato d’ufficio che il ricorsointroduttivo del giudizio era inammissibile, in quanto presentato da MarioDi Bartolo, nella qualità di liquidatore della società Consortile AmabilinaS.r.l. allorquando, però, alla data di proposizione del ricorso (30 marzo2012) la società risultava già estinta e cancellata dal Registro delle Imprese,circostanza intervenuta in data 11 marzo 2008, a seguito di cessazionedell'attività al 31 dicembre 2007.2.

Il motivo è fondato.Sulla base della visura della Consortile prodotta in allegato al ricorso perCassazione risulta che la società Consortile Amabilina S.r.l. si è estinta indata 11.3.2008, oltre tre anni prima della proposizione dell’istanza dirimborso, avvenuta il 31.3.2011, e oltre quattro anni prima dellaproposizione del ricorso introduttivo, del 30.3.2012, avverso il diniegoopposto dall’Amministrazione a tale istanza.Si deve concludere che ab origine non ha legittimazione attiva la societàConsortile Amabilina S.r.l. in liquidazione perché estinta anteriormente allaNumero registro generale 6315/2022Numero sezionale 4940/2026Numero di raccolta generale 22222/2026Data pubblicazione 29/06/2026stessa richiesta di rimborso, né hanno legittimazione al momento dellapresente decisione Cutuli D’Angelo S.r.l. n.q. di socia e, per essa, SantoCutuli e Giuseppe D’Angelo, oltre che Mario Di Bartolo, peraltro evocati ingiudizio solo in sede di legittimità.3.

L’accoglimento della prima censura determina l’assorbimento dellaseconda, in cui si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 30, del d.P.R. n.633 del 1972, in combinato disposto con la violazione dell'articolo 2697 cod.civ.4. La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio ex art.382 cod.proc. civ., perché il giudizio non poteva ab origine essere proposto.Le spese di lite dell’intero giudizio sono compensate, in ragione della naturaprocessuale della presente decisione, incentrata su un fatto conosciuto oconoscibile all’Agenzia sin dall’incardinamento del processo in primo gradoe fatto valere per la prima volta solo in sede di ricorso per Cassazione.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenzaimpugnata senza rinvio.Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli