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Decreto — n. 22221/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22221/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22221/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controScoglio Francesco Michele Maria in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Muscara'-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catanian.11456/2021 depositata il 27/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 22221/2026 — snciv · Corte di Cassazione: di Catanian.11456/2021 depositata il 27/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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art. 391 cod.proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15284/2022Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22221/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controScoglio Francesco Michele Maria in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Muscara'-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catanian.11456/2021 depositata il 27/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15284/2022Numero sezionale 1815/2026Numero di raccolta generale 22221/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, conCosì deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano