Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Vescuso and Prete, challenged a second-instance tax court judgment against the Italian Revenue Agency and the State Attorney's Office. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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vocato Giuseppe Vescusounitamente all’avvocato Umberto Prete-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Direzione Ii Di Roma in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAvvocatura Generale Dello Stato in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazion.4980/2023 depositata il 30/08/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 2273/2024Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 22219/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in favore della sola parte controricorrente, che ha svolto P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro450,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Andreina Giudicepietro