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Decreto — n. 22213/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 22213/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant argued for review of the tax commission's ruling, while the opposing party contended the procedural lapse was fatal. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the notification of a proposal for case termination constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request decision forty day period renunciation of appeal tax litigation Civil Procedure Code case termination proposal rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 5785/2020Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 22213/2026Data pubblicazione 29/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 5785/2020Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 22213/2026Data pubblicazione 29/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolo' Paoletti unitamente agliavvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro-ricorrente-controBagni Alberoni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Leonetti-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Di Venezia Ufficio Provinciale Territorio;-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezian.543/2019 depositata il 03/07/2019;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 5785/2020Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 22213/2026Data pubblicazione 29/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Bagni Alberoni Srl, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 26/06/2026.Il Consigliere DelegatoLiberato Paolitto