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Ordinanza — n. 22109/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal and settlement agreement regarding tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22109/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, the Municipality of Silvi, had previously challenged a regional tax commission decision regarding ICI and IMU taxes on an offshore oil platform but later signed a settlement agreement with the taxpayer. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary, dismissing the case without addressing the underlying tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal and a settlement agreement is reached, the proceeding is extinguished without the need to determine the merits of the tax dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal settlement agreement extinguishment of proceedings tax liability dispute cassation appeal procedural extinction tax administration accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod.
Art. 306 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 391 cod. proc. civ
P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,per rinuncia al ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2026.Il Presidentedott.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485
Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
Sez. 5, n. 73/2020
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Testo completo

resentato e difeso dall’Avv. Ferdinando D’Amario, giustaprocura in calce al ricorso;-Ricorrente-ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.p.A. (C.F. 12300000150), inpersona del legale rappresentante pro-tempore;- Intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,Sez. 5, n. 73/2020, depositata il 4 febbraio 2020 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 dalConsigliere Margherita Libri.1.Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, EniS.p.A. impugnava l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Silviper il recupero a tassazione ICI e IMU per le annualità 2011-2015 di unaNumero registro generale 28595/2020Numero sezionale 5182/2026Numero di raccolta generale 22109/2026Data pubblicazione 27/06/2026piattaforma petrolifera installata nel mare antistante detto Comune.L’adita Commissione accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando ladecadenza dal potere accertativo per l’anno 2011 e dichiarando nondovute le sanzioni per incertezza normativa.2.

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n.73/2020, disattendeva il gravame dell’ente impositore.3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Silvi,articolando due motivi.4. La contribuente è rimasta intimata.5. Con atto depositato il 22 aprile 2026, l’Avv. Ferdinando D’Amario,per il Comune di Silvi, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi degliartt. 306, 390 e ss. cod. proc. civ., non avendo più interesse a coltivarel’impugnazione della sentenza e richiamando a tal fine l’accordo raggiuntosulla tassazione, con l’atto “di definizione stragiudiziale” allegato.Ha quindi chiesto dichiararsi l’estinzione del procedimento conintegrale compensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Deve essere dichiarato estinto il giudizio con riferimento al ricorsodel Comune di Silvi.1.1.

Invero, il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico «attodi rinuncia al ricorso», sottoscritto dal difensore, e ha allegato l’atto didefinizione stragiudiziale sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.2. Nulla per le spese.3. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante nonvittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versatoNumero registro generale 28595/2020Numero sezionale 5182/2026Numero di raccolta generale 22109/2026Data pubblicazione 27/06/2026all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre2018, n. 25485;

Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,per rinuncia al ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2026.Il Presidentedott. ANGELO MATTEO SOCCI