Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing the State, did not act to preserve the proceedings, while the respondents, Mastrocola and Potenza, argued for the appeal's continuation. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controMastrocola Fabio, Potenza Maria Luisa, rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roman.7771/2017 depositata il 19/12/2017;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate inNumero registro generale 16004/2018Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 22056/2026Data pubblicazione 27/06/2026considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamentigiurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio dellapertinente giurisprudenza della Corte.
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti delle spese del giudizio.Così deciso in Roma, il 26/06/2026.Il Consigliere DelegatoLiberato Paolitto