Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21983/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning in second-instance judgment regarding tax notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21983/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the second-instance judgment, ruling that the lower court's reasoning was legally insufficient. The taxpayer argued that tax notices were irregularly served and that debts had expired, but the appellate court merely stated that documentation was lacking without detailing which evidence was examined or why it failed to prove the claims. The court found this approach violated constitutional requirements for clear judicial motivation, necessitating the annulment of the decision and remittal to the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c. n. 4; Art. 111 Cost. ss. 6: A judgment is void if it omits the factual elements supporting the decision or fails to provide a clear logical and legal analysis of the evidence, depriving the parties of the ability to control the correctness of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning judicial motivation defect tax notice validity prescription of claims remittal to appellate court

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c. n. 4
Art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 111 Cost. ss. 6

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un., n. 22232/2016
Cass. n. 13977/2019
Un., n.22232/2016; Cass. n. 13977/2019; Cass.
Cass. n. 6758/2022
13977/2019; Cass. n. 6758/2022).
Cass. n. 6758/202
13977/2019; Cass. n. 6758/2022).
Cass. n. 13248/2020
6758/202; Cass. n. 13248/2020; Cass.
Cass. n. 20921/2019
Cass. n. 3819/2020
Cass. n. 4166/2024
Sez. Un., n.22232/2016
Sez. Un., n.22232/2016; Cass.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ello Stato come perlegge– ricorrente –controLE TRE CARAVELLE s.r.l. in fallimento in persona del legalerappresentante pro tempore- intimata -e nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore- intimata -Cons. Est. Roberto Succio - 1Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia n. 2956/05/21 depositata in data 30/03/2021udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del26/06/2026 dal Consigliere Roberto SuccioLa società LE TRE CARAVELLE s.r.l. impugnava l’avviso diiscrizione ipotecaria notificatole a fronte del mancato pagamento di n.17 cartelle delle quali contestava la regolare notifica; eccepiva inoltre laprescrizione dei crediti da esse portate.Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso.Appellava l’Agenzia delle Entrate.Con la sentenza qui gravata la CTR ha confermato la statuizionedi primo grado.Ricorre quindi l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motividi gravame che illustra con memoria.La contribuente – nelle more fallita – non ha svolto in questa sedeRAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo lamenta la nullità della sentenza e delprocedimento ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per motivazioneapparente, in violazione dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992.Il motivo è fondato.Come è noto, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogniqual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbiafondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a taleCons. Est. Roberto Succio - 2Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara esufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguatocontrollo sulla correttezza del suo ragionamento (Cass.

Sez. Un., n.22232/2016; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 6758/2022). Lamotivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione èapparente anche quando, ancorché graficamente esistente edeventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle normeche regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,sesto comma, Cost. (Cass. n. 6758/202; Cass. n. 13248/2020; Cass. n.20921/2019).

È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass. n.3819/2020), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che lamotivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass.n.4166/2024).Orbene, nel presente caso, a fronte delle eccezioni relative allanotifica delle cartelle presupposte l’atto impugnato, era onere del giudicedi merito accertare in fatto la regolarità del procedimento notificatorio,dando conto in motivazione delle modalità di notifica e della data in cuigli adempimenti sono stati compiuti.Diversamente, la pronuncia di appello si è limitata ad affermareche “… non risulta, in effetti, per tali cartelle, sufficiente documentazionea comprova della validità della relativa notifica e alle cartelle n. 11 e n.12 (…) per intervenuta prescrizione estintiva del credito”; il tutto senzaillustrare quale documentazione sia stata presa in esame, che cosa sisia da essa rilevato per ritenere che il contenuto di tale documentazione– neppure descritto – fosse insufficiente a provare quanto dedotto, inCons.

Est. Roberto Succio - 3Numero registro generale 26941/2021Numero sezionale 5191/2026Numero di raccolta generale 21983/2026Data pubblicazione 26/06/2026che data era iniziato a decorrere il termine di prescrizione e in che datadetto termine veniva a scadere.Tali laconiche e generiche affermazioni non rendono affattocomprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per addivenirealla decisione, e configurano quindi il dedotto vizio motivazionale; esseinvero non si confrontano minimamente con le risultanze di fatto delgiudizio, che neppure riportano, né descrivono - neppuresommariamente - il contenuto della documentazione esaminata dallaquale si è desunta la regolarità delle notifiche contestate.Poiché infatti dalla sentenza impugnata risulta esser stata versatain atti documentazione (genericamente indicata), era onere del giudicedi merito non solo esaminarla ma anche esplicitare in motivazione ilcontenuto della stessa e le ragioni per le quali detta documentazionenon era risultata idonea a dar prova di quanto asserito.Pertanto, in accoglimento del ridetto motivo di ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio al giudice di appello che rivedrà i fattidi causa dando conto del proprio convincimento in motivazione.I restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai finidel decidere P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, alla quale demandadi provvedere anche in ordine alle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. Roberto Succio - 4