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Ordinanza — n. 21962/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares air carrier's appeal extinguished due to withdrawal and compensates legal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21962/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the air carrier's appeal extinguished following its request to terminate the proceedings with cost compensation. The airline, acknowledging unfavorable Supreme Court precedents on the regional noise emission tax, voluntarily withdrew the case. Consequently, the court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to extinguish the trial and ordered mutual compensation of legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When a party voluntarily requests the extinction of proceedings with cost compensation, the court must declare the trial extinguished and order mutual cost compensation, even if the party remains technically the losing appellant.

Parole chiave

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extinction of proceedings voluntary withdrawal mutual cost compensation Cassation appeal regional noise tax indennizzo per rumore aeroportuale diritto della navigazione aerea compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto,sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;3.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
l. n. 228 del 2012
art. 390 c.p
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto,sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;3.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37146/2022
Cass. n. 36479/2022
n.37146/2022; Cass. n. 36479/2022; Cass.
Cass. n. 35988/2022
36479/2022; Cass. n. 35988/2022; Cass.
Cass. n. 34000/2022
Cass. n. 34001/2022
n.34000/2022; Cass. n. 34001/2022; Cass.
Cass. n. 34002/2022
34001/2022; Cass. n. 34002/2022; Cass.
Cass. n. 36439/2022
Cass. n. 36235/2022
Cass. n. 34730/2022
n.36235/2022; Cass. n. 34730/2022; Cass.
Cass. n. 34729/2022
Cass. n. 34259/2022
n.34729/2022; Cass. n. 34259/2022; Cass.
Cass. n. 34253/2022
34259/2022; Cass. n. 34253/2022; Cass.n.34249/2022; Cass.
Cass. n. 34249/2022
Cass. n. 34228/2022
Cass. n. 32774/2022
34228//2022; Cass. n. 32774/2022; Cass.n.
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Testo completo

e legale pro tempore, Bisrat Yared Fenta,rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina postein calce al ricorso, dall’avv. Massimo Giordano (codice fiscale GRDMSM 63P26 F158 M).- RICORRENTE –CONTROla REGIONE LAZIO (codice fiscale 80143490581), in persona delPresidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa, in ragioneNumero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/2026di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.Tiziana Ciotola (codice fiscale CTL TZN 69S55 F839 D).- CONTRORICORSO –AEROPORTI DI ROMA S.P.A. (codice fiscale 13032990155), inpersona del legale rappresentante pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 3173/8/2020 della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 23 ottobre 2020,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere Ugo Candia.CONSIDERATO CHE:1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionaledel Lazio respingeva l’appello proposto dalla suindicata ricorrenteavverso la pronuncia di primo grado che aveva, a sua volta, respintoil ricorso originario diretto a conseguire l'annullamento delle letteredi addebito con le quali Aeroporti di Roma S.p.A., in nome per contodella Regione Lazio, aveva chiesto alla ricorrente il pagamento, atitolo di IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degliaeromobili) prevista dall'art. 5 della legge regionale del Lazio n.2/2013, degli importi relativi al periodo gennaio-maggio 2014,dovuti per tutti gli atterraggi e decolli effettuati dalla Compagniaaerea nel periodo interessato;Numero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/20262. avverso tale pronuncia la predetta Compagnia aereaproponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 23 aprile2021, formulando sette motivi di impugnazione;3. la Regione Lazio ha controdedotto con atto notificato il 1°giugno 2021;4. con nota depositata il 24 aprile 2026 la ricorrente ha chiesto didichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese legali;RILEVATO CHE:1. con la citata nota, la Compagnia aerea in epigrafe indicata,prendendo atto dell’orientamento della Corte di cassazione sul temagiuridico oggetto di controversia, sancito da plurime pronunce nellemore intervenute, ha ritenuto di «non proseguire nel presentegiudizio», chiedendo che «sia dichiarato estinto, con compensazionedelle spese legali, come per i giudizi in cui si è espressa»;2. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto,sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;3. le spese del presente grado di giudizio vanno compensate,tenuto conto che la giurisprudenza della Corte (v.

Cass. n.37146/2022; Cass. n. 36479/2022; Cass. n. 35988/2022; Cass. n.34000/2022; Cass. n. 34001/2022; Cass. n. 34002/2022; Cass. n.36439/2022; Cass. n.36235/2022; Cass. n. 34730/2022; Cass. n.34729/2022; Cass. n. 34259/2022; Cass. n. 34253/2022; Cass.n.34249/2022; Cass. n. 34228//2022; Cass. n. 32774/2022; Cass.n. 32763/2022; Cass. n. 32760/2020; Cass. n. 32775/2022; Cass.n. 33230/2022), espressasi in senso sfavorevole alle tesi dellaricorrente, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso su di untema all’epoca nuovo nell’elaborazione del giudice di legittimità;Numero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/20264. non ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimastosoccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, trattandosi di conseguenza prevista per i casitipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, caratterizzandosi come dimisura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di strettainterpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (v. tra le tante, Cass. n. 2921/2024;

Cass. n.34025/2023). P.Q.Mla Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spesedel presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo Maria Stalla