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Decreto — n. 21937/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal when plaintiff formally renounces the legal recourse before judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 21937/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal filed by Premix SRL against the Municipality of Porto Torres extinguished. The plaintiff had formally renounced the legal recourse in a document filed on June 15, 2026, prior to the court's final decision. Consequently, the court dismissed the case and allocated litigation costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A legal appeal is extinguished if the appellant formally renounces the recourse before the court issues its judgment, thereby terminating the proceedings.

Parole chiave

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renunciation of appeal extinguishment of proceedings tax litigation Corte di Cassazione litigation costs allocation difetto di responsabilità comunale surrogazione delle Comunità rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 3973/2026Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21937/2026Data pubblicazione 26/06/2026SEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 3973/2026 proposto da:PREMIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Tonio Di Iacovo e dall’avv. Delia Berto;-ricorrente-controCOMUNE DI PORTO TORRES, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. Fabrizio Bionda;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, n.1229/3/2025 depositata il 20 ottobre 2025.Visto l’atto depositato il 15 giugno 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 24/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO