Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Fernando Passiante, challenged a tax court judgment against Municipality S.p.a. and the Comune di Giugliano in Campania but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o Fernando Passiante-ricorrente-controMunicipia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Cantone-controricorrente-nonché controComune di Giugliano in Campania in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.4212/2025 depositata il 10/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2402/2026Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 21927/2026Data pubblicazione 26/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 25/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO