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Decreto — n. 21911/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing within 40 days, judgment declared extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 21911/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the lower court's proposal. The respondent argued that the procedural silence constituted a waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation procedural silence extinction of proceedings statutory period costs allocation condono delle spese procedurali spese di esecuzione fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

esentante-ricorrente non depositante-controCesare Nicola, Marinelli Michele, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Nebbia-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delMolise n.108/2025 depositata il 08/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 25010/2025Numero sezionale 1792/2026Numero di raccolta generale 21911/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 21/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli