Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Luca De Paoli, did not act to preserve the right to a ruling, while the counterparty, CSM s.r.l., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and its subsequent extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
nte pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Paoli-ricorrente-controCsm s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Berlingieri-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Ligurian.593/2025 depositata il 10/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3337/2026Numero sezionale 1789/2026Numero di raccolta generale 21896/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00.Così deciso in Roma, il 20/06/2026IL CONSIGLIERE DELEGATO