Supreme Court dismisses appeal as parties mutually agreed to extinguish the proceedings and accept the opposing party's position.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished because the parties jointly requested the termination of the proceedings, constituting a waiver by the appellant and acceptance by the appellee. The court noted that the parties had reached an agreement regarding the procedural expenses and formally renounced the litigation. Consequently, the judgment dismissed the appeal without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the court declares the appeal extinguished, treating the joint request as a waiver by the appellant and acceptance by the appellee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 24505/2020Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 21862/2026Data pubblicazione 26/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 24505/2020 proposto da:COMUNE DI LUOGOSANO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. Vito Nicola Cicchetti;-ricorrente-controCONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVELLINO, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
AndreaAmatucci e dall’Avv. Fabrizio Amatucci;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sez. Staccatadi Salerno, n. 9129/2/2019 depositata il 9 dicembre 2019.Visto l’atto depositato l’11 giugno 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento, dichiarando di aver definito la controversia;considerato che, tale istanza, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente,con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 26/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO