Cassation dismissed due to self-annulment of tax assessment, declaring matter ceased and awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the subject matter of the dispute ceased following the tax agency's self-annulment of the contested assessment. The taxpayer argued the first-instance judgment should stand, but the higher court ruled that the self-annulment rendered the original proceedings moot. Consequently, the cassation appeal was declared inadmissible because the legal situation no longer existed, and the agency was ordered to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When a tax authority annuls its own assessment in autotutela, the subject matter of the dispute ceases, rendering subsequent cassation appeals inadmissible as the legal situation no longer exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ersona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, n. 7098/2023, depositata in data 21 dicembre 2023,non notificata;Numero registro generale 15302/2024Numero sezionale 5174/2026Numero di raccolta generale 21855/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25giugno 2026 dalla Presidente relatrice Angelina-Maria Perrino.RILEVATO CHE1. Emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate, inrelazione all’anno 2015, accertava nei confronti di Giuseppe Squillantemaggior redditi di capitale derivanti dalla partecipazione per una quotadel 30% al capitale della s.r.l.
Terra Augustae. Ne scaturiva l’avviso diaccertamento indicato in atti per irpef e sanzioni, emesso a seguito delprodromico avviso concernente la società, relativo al maggior redditod’impresa di questa.2. Il contribuente impugnava l’avviso notificatogli, che la Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli annullava, laddove quelladi secondo grado della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia,ritenendo che Squillante non avesse fornito alcuna prova contraria attaa superare la presunzione della redistribuzione tra i soci degli utiliextracontabili.
Faceva leva altresì sulla definitività dell’avviso emessonei confronti della società, in quanto notificato al curatore fallimentareche non l’aveva impugnato, in tal modo non contestando l’evasionegeneratasi a seguito di omessa fatturazione di ricavi e le innumerevoliviolazioni formali.3. Contro questa sentenza Giuseppe Squillante propone ricorso perottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui l’Agenzia delleentrate replica con controricorso.4. In data 2 aprile 2026 l'Agenzia delle entrate deposita atto diannullamento in autotutela.CONSIDERATO CHE1.
L’Agenzia ha proceduto all’annullamento dell’avviso impugnato daGiuseppe Squillante in conseguenza dell’annullamento totale degliNumero registro generale 15302/2024Numero sezionale 5174/2026Numero di raccolta generale 21855/2026Data pubblicazione 26/06/2026accertamenti emessi nei confronti della s.r.l. Terra Augustae inconsiderazione dell’accertata falsità dei bilanci.2. L’annullamento comporta la dichiarazione di cessazionedella materia del contendere, con conseguente venir menodell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile lasituazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382,comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteressesopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, unainammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., sez. un., n.8980/2018).3.
Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale, fondato sulprincipio di causalità, non emergendo elementi che consentano diescludere l'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, oipotesi di negligenza dell'amministrazione (Cass. n. 20750/2025). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e condannal’Agenzia delle entrate a rifondere le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2200,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di speseforfettarie, euro 200,00 per esborsi, iva e cpa.Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2026.La Presidente relatriceAngelina-Maria Perrino