Cassation dismissed due to self-annulment of tax assessment, declaring matter ceased and awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the matter ceased following the tax agency's self-annulment of the contested assessment due to false financial statements. The taxpayer argued the original judgment should stand, but the Court held the self-annulment extinguished the subject matter entirely. Consequently, the cassation appeal was declared inadmissible because no valid legal interest remained for the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When a tax authority self-annuls an assessment that forms the basis of a prior judgment, the subject matter of the dispute ceases to exist, rendering the subsequent cassation appeal inadmissible due to the absence of a surviving legal interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, n. 184/2023, depositata in data 9 gennaio 2023, nonnotificata;Numero registro generale 14269/2024Numero sezionale 5173/2026Numero di raccolta generale 21837/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25giugno 2026 dalla Presidente relatrice Angelina-Maria Perrino.RILEVATO CHE1. Emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate, inrelazione all’anno 2014, accertava nei confronti di Giuseppe Squillantemaggior redditi di capitale derivanti dalla partecipazione per una quotadel 30% al capitale della s.r.l.
Terra Augustae. Ne scaturiva l’avviso diaccertamento indicato in atti per irpef e sanzioni, emesso a seguito delprodromico avviso concernente la società, relativo al maggior redditod’impresa di questa.2. Il contribuente impugnava l’avviso notificatogli, che la Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli annullava, laddove quelladi secondo grado della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia,ritenendo che Squillante non avesse fornito alcuna prova contraria attaa superare la presunzione della redistribuzione tra i soci degli utiliextracontabili.3.
Contro questa sentenza Giuseppe Squillante propone ricorso perottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l’Agenzia delleentrate replica con controricorso.4. In data 2 aprile 2026 l'Agenzia delle Entrate deposita atto diannullamento in autotutela.CONSIDERATO CHE1. L’Agenzia ha proceduto all’annullamento dell’avviso impugnato daGiuseppe Squillante in conseguenza dell’annullamento totale degliaccertamenti emessi nei confronti della s.r.l. Terra Augustae inconsiderazione dell’accertata falsità dei bilanci.2. L’annullamento comporta la dichiarazione di cessazionedella materia del contendere, con conseguente venir menodell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile laNumero registro generale 14269/2024Numero sezionale 5173/2026Numero di raccolta generale 21837/2026Data pubblicazione 26/06/2026situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382,comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteressesopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, unainammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., sez. un., n.8980/2018).3.
Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale, fondato sulprincipio di causalità, non emergendo elementi che consentano diescludere l'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, oipotesi di negligenza dell'amministrazione (Cass. n. 20750/2025). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e condannal’Agenzia delle entrate a rifondere le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2400,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di speseforfettarie, euro 200,00 per esborsi, iva e cpa.Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2026.La Presidente relatriceAngelina-Maria Perrino