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Ordinanza — n. 21547/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax assessment against ATC was annulled by lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21547/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the underlying assessment notices against the original taxpayer, ATC, were annulled by the Regional Tax Court. The Regional Court had overturned the lower tribunal's rejection of ATC's appeal regarding illegal tax deductions. Consequently, the payment collection orders issued against the successor company, TPER, lost their legal basis, leading the court to terminate the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 173 DPR 22/12/1986 n. 917; Art. 2506-quater c.c.: When the tax assessment notice against the primary obligor is annulled by a final judgment, the collection orders issued against the co-obligated successor company lose their foundation, extinguishing the ongoing litigation.

Parole chiave

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tax assessment annulment successor company liability co-obligation extinction payment collection orders cessation of matter IRAP tax deduction tax collection procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 173 DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 2506-quater c.c.
Art. 68, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Valentino LenociNumero registro generale 3894/2017Numero sezionale 5106/2026Numero di raccolta generale 21547/2026Data pubblicazione 24/06/2026pendenza di giudizio ex art. 68, comma 1, d.lgs.
Art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
TGB03B300122/Q2012, TGB03B300125/2012,TGB03B300126/2012 e TGB03B300127/2012, con i qualiveniva contestata, ai fini IRAP, per le annualità 2007, 2008,2009 e 2010, l’indebita deduzione dei benefici relativi al c.d.cuneo fiscale e contributivo, in violazione dell’art. 11, comma1, lett.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 35800/2023
Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Emilia-Romagna n. 1097/2024

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Testo completo

i Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –controTRASPORTO PASSEGGERI EMILIA-ROMAGNA - TPER S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sedein Bologna, via Di Saliceto n. 3, rappresentata e difesa dallaprof. avv. Caterina Corrado Oliva in virtù di procura specialein calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del18 marzo 2026,– controricorrente/ricorrente in via incidentale –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledell’Emilia-Romagna – sez. n. 6 – n. 1823/2016, depositata il30 giugno 2016;Numero registro generale 3894/2017Numero sezionale 5106/2026Numero di raccolta generale 21547/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21 maggio 2026 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci;preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. Alessandro Pepe, ha concluso chiedendo ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere;uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato IgnazioPeluso, e per la TPER s.p.a. il prof. avv. Giuseppe Melis;- rilevato che:1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dell’Emilia-Romagna – Ufficio grandi Contribuenti notificava, in data 27agosto 2012, alla società ATC s.p.a. avvisi di accertamentonn. TGB03B300122/Q2012, TGB03B300125/2012,TGB03B300126/2012 e TGB03B300127/2012, con i qualiveniva contestata, ai fini IRAP, per le annualità 2007, 2008,2009 e 2010, l’indebita deduzione dei benefici relativi al c.d.cuneo fiscale e contributivo, in violazione dell’art. 11, comma1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.1.1.

La ATC impugnava i predetti avvisi di accertamentodinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna laquale, con sentenza n. 1059/2014, depositata il 18 luglio2014, rigettava il ricorso, compensando le spese.1.2. Interposto gravame dalla ATC s.p.a., la CommissioneTributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n.2276/2015, depositata in data 6 novembre 2015, rigettaval’appello della contribuente.1.3. Nelle more, a seguito della sentenza della C.T.P. diBologna n. 1059/2014, l’Agenzia delle Entrate procedeva allanotifica di n. 4 intimazioni di pagamento (per gli anni dal 2007al 2010) a titolo di riscossione frazionata dell’imposta IRAP inR.G.

N. 3894/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3894/2017Numero sezionale 5106/2026Numero di raccolta generale 21547/2026Data pubblicazione 24/06/2026pendenza di giudizio ex art. 68, comma 1, d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, nei confronti della società Trasporto PasseggeriEmilia-Romagna - TPER s.p.a., nella sua qualità di coobbligataex artt. 173 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 2506-quaterc.c., in quanto società beneficiaria di operazione di scissionedalla ATC s.p.a., con riferimento al ramo d’azienda cuil’imposta IRAP in oggetto si riferiva.2.

Avverso tali intimazioni di pagamento la TPER s.p.a.proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bologna la quale, con sentenza n. 608/2015,depositata il 18 maggio 2015, lo rigettava, condannando laricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla TPER s.p.a., la CommissioneTributaria Regionale dell’Emilia-Romagna – sez. n. 6, consentenza n. 1823/2016, depositata il 30 giugno 2016,accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,annullava gli avvisi di intimazione di pagamento in questione,compensando le spese di lite.4.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 1° febbraio 2017).Resiste con controricorso la TPER s.p.a., la quale proponealtresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.Con decreto presidenziale del 26 febbraio 2026 è stataquindi fissata per la discussione l’udienza pubblica del 21maggio 2026.Le parti hanno depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo la declaratoria di cessazione della materia delcontendere.R.G.

N. 3894/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3894/2017Numero sezionale 5106/2026Numero di raccolta generale 21547/2026Data pubblicazione 24/06/2026Sono comparsi per la ricorrente Agenzia delle Entratel’avvocato dello Stato Alfonso Peluso, e per la controricorrenteil prof. avv. Giuseppe Melis, che hanno concluso come daverbale in atti.La Corte si è riservata per la decisione.- considerato che:1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere e l’estinzione del giudizio, in quanto gli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della ATC s.p.a., che sonoalla base delle intimazioni di pagamento nei confronti dellaTPER, sono stati annullati in forza di sentenza della Corte diGiustizia Tributaria Emilia-Romagna, a seguito di rinvio daparte della di questa Corte con ord. n. 35800/2023 del 22dicembre 2023, e di successiva sentenza della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n.1097/2024 del 25 novembre 2024, divenuta definitiva il 10febbraio 2025.L’Ufficio pertanto ha proceduto allo sgravio delle intimazionidi pagamento impugnate.Spese compensate.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere.Spese compensate.Così deciso in Roma, 21 maggio 2026.Il Presidente(Dott. Lucio Napolitano)R.G. N. 3894/2017 4Cons. est. Valentino Lenoci