Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, leading to case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing Portincasa Rosanna and Giovanni against Camelot Srl, did not act after the court communicated the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esentante-ricorrente non costituito-controPortincasa Rosanna, Portincasa Giovanni, rappresentati e difesidall'avvocato Giuseppe Durante unitamente all’avvocato Carmela Carella-controricorrenti-nonché controCamelot Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n.1591/2025 depositata il 26/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25472/2025Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 21544/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 21/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli