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Decreto — n. 21539/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21539/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a customs authority, did not act on the proposed settlement proposal sent by the opposing party. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the automatic extinction of the cassation appeal.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement proposal forty day deadline Code of Civil Procedure procedural waiver istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21485/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 21539/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21485/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 21539/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ppresentante protempore, Mancinelli Marco, rappresentati e difesi dall'avvocato DanielaAgnello-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale Lazio eAbruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Generale-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.1814/2025 depositata il 19/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21485/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 21539/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli