Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by the General Attorney of the State, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party contended the silence constituted a waiver. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case and order the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ersona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Foggia n.129/2020depositata il 30/01/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 28423/2020Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 21513/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano