Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request ruling within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal against the Second Instance Tax Court judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Vincenzo Minnella and Giorgia Rinaldo, challenged a decision by the Revenue Agency and its collection arm, but remained silent after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a ruling on a proposal for case closure within forty days deems the appeal withdrawn and results in the extinction of the proceedings and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoVincenzo Minnella unitamente all’avvocato Giorgia Rinaldo-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Riscossione, Gia' Riscossione Sicilia Spa in personadel legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.2859/2025 depositata il 14/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21091/2025Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 21507/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano