Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request ruling within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the General Attorney of the State, did not act to preserve the right to contest the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without a substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
Legali e Contenzioso inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controCerchio Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Caradonna-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n.3883/2025 depositata il 15/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1298/2026Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 21319/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 21/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli