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Decreto — n. 21303/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21303/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by the General Attorney of the State, did not act within the required timeframe, while the respondents, Novaro Marina and Bonioli Eugenio, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings under the relevant Civil Procedure Code articles.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within 40 days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction procedural time limit proposal of settlement deemed renunciation Civil Procedure Code judicial costs allocation statutory period lapse spese di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controNovaro Marina, Bonioli Eugenio, rappresentati e difesi dall'AvvocatoSimone Carrea-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Ligurian.442/2025 depositata il 28/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 17362/2025Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 21303/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, ove dovuti.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Antonella Dell'Orfano