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Decreto — n. 21299/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 21299/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing a legal entity, challenged a second-instance tax judgment against the Lazio Region but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the proceedings and ordering the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following communication of a proposed settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction failure to request decision statutory time limit proposed settlement waiver by silence litigation costs Cassation appeal rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

TRAZIONESTRAORDINARIA in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Gemma unitamenteall’Avvocato Domenico Vetere-ricorrente-controREGIONE LAZIO in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.2987/2025 depositata il 12/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25254/2025Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 21299/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, ove dovuti.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Antonella Dell'Orfano