Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21297/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding direct notification of assessment notice without postal deposit proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21297/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of a tax debt. The taxpayer argued that the underlying assessment notice was invalid because it was not properly deposited at the post office or served via a designated recipient. The court rejected this claim, ruling that direct notification by registered mail is valid after ten days of non-delivery without requiring proof of postal deposit or personal service.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 40 DPR 655/1982; Art. 19, para. 3 D.Lgs. 546/1992: In direct tax notification via mail without judicial officer intervention, validity is established ten days after non-delivery notice, rendering postal deposit proof unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
direct tax notification registered mail validity omitted postal deposit tax assessment notice non-delivery period Cassation dismissal tax collection procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 40 of DPR 655/1982
Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R.
Art. 19, para. 3 of D.Lgs. 546/1992
655/1982, nonché violazionee/o falsa applicazione del comma terzo dell’art. 19 del d.lgs.
Art. 36 bis, para. 3 of DPR 600/1973
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n.
Art. 6 and 12, para. 7 of Law 212/2000
3 c.p.c.: dell’art. 60 deld.P.R.
Art. 13, para. 1 quater of DPR 115/2002
art. 383 c.p
art. 153 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020
600 del 1973; ma sono quelle del regolamento postaleche disciplina gli invii di ordinarie raccomandate con avviso diricevimento (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv.657732 – 01;
Corte Cost. n. 175 del 2018

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

rocura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati GiovanniCanepa e Marianna Ristuccia, presso il cui studio è elettivamentedomiciliato in Roma, alla via E.Q. Visconti n. 20;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Numero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLiguria n. 299/2018, depositata in cancelleria in data 16/3/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 16 giugno 2026;Marco Scintilla (d’ora in poi, anche “il contribuente”) ricevette in data31/8/2011 la notifica della cartella di pagamento n.04820110016723059 emessa da Equitalia Sestri S.p.A. (d’ora in poi,“agente della riscossione”) per l’importo di euro 8.039,10, e, sulpresupposto dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento a monte,propose ricorso alla C.T.P. di Genova.Per quel che in questa sede ancora interessa, l’Agenzia delle Entratesgravò una parte dell’importo portato dalla cartella, ma il ricorso controla cartella deducente l’illegittimità dell’atto esattivo per l’omessanotificazione dell’avviso di accertamento presupposto fu respinto.Proposto appello da parte del contribuente, la C.T.R. della Liguriaconfermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, illustrati con successiva memoriadifensiva.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’Agente dellariscossione è rimasto intimato.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/or.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 655/1982, nonché violazionee/o falsa applicazione del comma terzo dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 bis,comma terzo, del d.P.R. n. 600/1973 e/o degli artt. 6 e 12, commasettimo, della legge n. 212 del 2000. Rinvio ex art. 383 c.p.c.”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per aver consideratovalidamente perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento amonte della cartella di pagamento, senza che fosse stata spedita lacomunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale del piegocontenente l’atto non recapitato per temporanea irreperibilità deldestinatario, e senza che fosse stata spedita la comunicazione aldestinatario di avvenuta notifica mediante consegna nelle mani di unconsegnatario.1.1.

Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, la notifica di un avvisodi accertamento può essere eseguita direttamente dall’ufficiofinanziario a mezzo del servizio postale con raccomandata con avvisodi ricevimento.Orbene, in tal caso, le norme sulle modalità di recapito nel caso in cuiil destinatario sia temporaneamente assente al domicilio o il piego siaconsegnato a persona diversa dal destinatario non sono quelle delcodice di rito civile, dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, né quelledel d.P.R. n. 600 del 1973; ma sono quelle del regolamento postaleche disciplina gli invii di ordinarie raccomandate con avviso diricevimento (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv.657732 – 01;

Cass., n. 15541/2026; Cass., n. 18376/2026).Orbene, il regolamento postale non richiede che, nel caso ditemporanea assenza del destinatario e di deposito del piego danotificare presso l’ufficio postale di zona, sia spedito per raccomandataun avviso di giacenza o che, nel caso di consegna del piego ad unr.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026consegnatario diverso dal destinatario, sia spedita per raccomandatauna comunicazione di avvenuta consegna presso uno dei consegnatariprevisti dalla legge.Il regolamento postale richiede solo che venga lasciato, nella cassettapostale, un avviso di giacenza.Il motivo in esame, dunque, muove da un presupposto errato, che cioèanche per gli invii di ordinarie raccomandate postali con avviso diricevimento occorra la spedizione di un avviso nel caso in cui il piegosia depositato presso l’ufficio postale o sia consegnato nelle mani di unsoggetto diverso dal destinatario.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.: dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973 e/o degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982,nonché violazione e/o falsa applicazione del comma terzo dell’art. 19del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 36 bis, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e/o degliartt. 6 e 12, comma settimo, della legge n. 212 del 2000. Rinvio exart. 383 c.p.c.”, il contribuente, in subordine, censura la sentenzaimpugnata per non aver annullato la cartella di pagamento per il fattoche il sotteso avviso di accertamento era stato notificato senza laspedizione di un avviso che gli consentisse di conoscere che vi era statala notificazione di un atto impositivo e che tale atto non si era potutoconsegnarlo nelle sue mani.2.1.

Il motivo è infondato.La C.T.R. ha accertato che l’Agenzia delle Entrate aveva notificatodirettamente l’avviso di accertamento presupposto alla cartella dipagamento con invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.Ne consegue che, nel caso di specie, non vengono in rilievo i parametrinormativi evocati dal contribuente nella rubrica del motivo in esame,come ha anche statuito questa Corte di legittimità, secondo la qualer.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026“in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo postadall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario,in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario,la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data delrilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (odalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agentepostale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela dellepreminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postaleordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica,avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26,comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevolebilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicuratodalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini,ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementipresuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alui non imputabile)” (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 10131 del28/05/2020, Rv. 657732 - 01).3.

Il ricorso è, pertanto, infondato.Le spese, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, seguono lasoccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Non vi è luogo, invece, alla regolazione delle spese processuali neiconfronti dell’agente della riscossione, non avendo esso svolto attivitàdifensiva in questa sede di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.r.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 15584/2018Numero sezionale 4953/2026Numero di raccolta generale 21297/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna Marco Scintilla al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese di lite, che si liquidano in euro millecinquecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)r.g. n. 15584/2018 a.c. 16/6/2026 6Cons. est.

Angelo Napolitano