Cassation appeal dismissed as untimely filed due to expiration of long semester period and suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the long semester period. The lower court judgment was deposited in October 2018, making the ordinary deadline April 2019, which was extended to January 2020 by a specific suspension of nine months. The court rejected the argument that additional holiday suspensions should be added, ruling the appeal late and dismissing the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 11 d.l. n. 119/2018; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal filed after the expiration of the long semester period, including any statutory suspensions, is inadmissible, and holiday suspensions do not cumulate with extraordinary suspensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –controERG Eolica Ginestra s.r.l. e ERG Power Generation S.p.A. quest’ultimaquale incorporante ERG Renew S.p.A., in persona dei rispettivirappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese, in virtù diprocura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati GianpieroNumero registro generale 8820/2020Numero sezionale 4955/2026Numero di raccolta generale 21283/2026Data pubblicazione 23/06/2026Succi e Andrea Silvestri, elettivamente domiciliate presso lo studio diquest’ultimo in Roma alla via Vittoria Colonna n. 39;– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLiguria n. 1413/2018, depositata in cancelleria in data 26/10/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.
AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 16 giugno 2026;La controversia ha per oggetto il recupero a tassazione, da partedell’Agenzia delle Entrate, della deduzione dall’imponibile operata nel2010 dalla Erg Eolica Ginestra s.r.l. e, di conseguenza, riportata nelladichiarazione consolidata presentata dalla capogruppo consolidanteErg Renew (oggi Erg Power Generation S.p.A.), delle spese consistentinel corrispettivo della realizzazione di un parco eolico di ventiaerogeneratori da localizzare nel comune di Ginestra degli Schiavoni,in Campania.In particolare, la sentenza d’appello, per quel che qui ancora rileva, haritenuto che l’investimento agevolato fosse stato compiuto dalla societàErg Eolica Ginestra s.r.l. nel limite temporale previsto dalla legge (art.5 d.l. n. 78/2009, cd.
“Tremonti ter”), cioè entro il 30/6/2010, inquanto entro la detta data la società aveva comprato e interamentepagato le turbine eoliche alla società venditrice, mentre la prosecuzioneoltre il 30/6/2010 della prestazione da parte di quest’ultima societàriguardava una obbligazione di “facere” accessoria rispetto al contrattodi compravendita.Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi diricorso.Resistono con controricorso le contribuenti, che depositano anche duememorie difensive.r.g. n. 8820/2020 a.c. 16/6/2026 2Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 8820/2020Numero sezionale 4955/2026Numero di raccolta generale 21283/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ragioni della decisione1.Il ricorso è inammissibile.La sentenza impugnata è stata depositata in data 26/10/2018, ed inassenza di notificazione da parte della contribuente vincitrice da dettadata iniziava a decorrere il termine lungo semestrale per il ricorso percassazione.Il termine ordinario per ricorrere per cassazione, dunque, veniva ascadere il 26/4/2019, soggetto a sospensione per nove mesi ai sensidell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018.Considerando, dunque, la sospensione di nove mesi disposta dal dettodecreto legge, il termine ultimo per proporre ricorso sarebbe stato il27/1/2020 (lunedì).L’odierno ricorso, invece, risulta essere stato notificato solo in data26/2/2020, sicché esso è tardivo.Né può sostenersi che a tale data (27/1/2020) andrebbe aggiunto ilperiodo della sospensione dei termini feriali di agosto 2019, visto chela sospensione straordinaria di cui all’art. 6 comma 11 del d.l. n. 119del 2018 non si cumula con la sospensione feriale dei termini, nel casoin cui, come quello che ci occupa, il periodo della sospensione ferialesia interamente assorbito e ricompreso nel periodo per il quale operala sospensione straordinaria (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28398 del15/10/2021, Rv. 662817 - 01).2.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.r.g. n. 8820/2020 a.c. 16/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8820/2020Numero sezionale 4955/2026Numero di raccolta generale 21283/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Erg EolicaGinestra s.r.l. e di Erg Power Generation S.p.A., delle spese di giudizio,che si liquidano in euro tremilaquattrocento per compensi, oltre alrimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre adeuro duecento di spese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)r.g. n. 8820/2020 a.c. 16/6/2026 4Cons. est.
Angelo Napolitano