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Ordinanza — n. 21271/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax agency's denial of loss carryforward benefits post-merger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21271/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's dismissal of a taxpayer's appeal regarding the denial of loss carryforward benefits following a corporate merger. The taxpayer argued that the tax agency's refusal to apply specific anti-avoidance rules was a definitive act, while the lower court deemed it merely interlocutory and thus unappealable. The court rejected this distinction, ruling that the substantive effect of denying the fiscal benefit made the act final and within the category of appealable administrative decisions.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 1 lett. h) d.lgs. 546/1992; Art. 172 comma 7 d.P.R. 917/1986: The exhaustive list of appealable acts in tax law must be interpreted by category, allowing taxpayers to challenge definitive denials of fiscal benefits even if they lack the formal name of typical appealable acts.

Parole chiave

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tax appeal admissibility fiscal benefit denial merger loss carryforward anti-avoidance rules tax administrative acts definitive act criteria taxpayer rights protection

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 1 lett. h) d.lgs. 546/1992
deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs.
Art. 172 comma 7 d.P.R. 917/1986
600, alfine di vedersi riconoscere, ai sensi dell’art. 172, comma 7,d.P.R.
Art. 37-bis comma 8 d.P.R. 600/1973
presentava all’Agenziadelle Entrate, in data 2 agosto 2012, istanza di disapplicazioneex art. 37-bis, comma 8, d.P.R.
art. 19 d.lgs.n. 546/1992
deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17 febbraio 2023, n. 5174
diniego di agevolazioni, atti di diniego di rimborso: cfr.cass. 17 febbraio 2023, n. 5174; Cass.
Cass. 30 gennaio 2020, n. 2144
Cass. 11 dicembre 2019, n. 32425
30 gennaio 2020, n.2144; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32425).Nel caso di specie, il provvedimento del 21 dicembre 2012 hacontenuto sostanziale di diniego definitivo di agevolazionefiscale, in quanto nega l’accesso al regime di disapplicazionedelle limitazioni al riporto delle perdite ex art.

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Testo completo

n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- resistente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Lombardia – sez. n. 14 – n. 5392/2017, depositata il 18dicembre 2017;Numero registro generale 18046/2018Numero sezionale 4948/2026Numero di raccolta generale 21271/2026Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del16 giugno 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;1.

La società Fontana Pietro s.p.a. presentava all’Agenziadelle Entrate, in data 2 agosto 2012, istanza di disapplicazioneex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alfine di vedersi riconoscere, ai sensi dell’art. 172, comma 7,d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, l’utilizzo delle perdite edeccedenze di interessi passivi nella misura di € 1.644.263,00, aseguito dell’operazione di fusione per incorporazione dellaImmobiliare Fontana 2005 s.r.l., avvenuta con atto del 14dicembre 2011, iscritto al registro delle imprese il 30 dicembre2011.La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, con atto del21 dicembre 2012, dichiarava inammissibile l’istanza, in quantonon preventiva, ritenendo che (secondo l’indirizzo espressodall’Agenzia con circolare del 14 giugno 2010, n. 32/E),«l’istanza di interpello sarebbe qualificabile come preventiva sepresentata entro il 3 luglio 2012, atteso che per tale periodo diimposta il termine di presentazione della dichiarazione fiscale èstabilito alla data del 1° ottobre 2012».2.

Avverso tale provvedimento la Fontana Pietro s.p.a.proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Milano la quale, con sentenza n. 5222/2015,depositata l’11 giugno 2015, lo rigettava, ritenendo ilprovvedimento di inammissibilità, come tale, atto nonimpugnabile.R.G. N. 18046/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18046/2018Numero sezionale 4948/2026Numero di raccolta generale 21271/2026Data pubblicazione 23/06/20263. Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 14,con sentenza n. 5392/2017, pronunciata il 15 dicembre 2017, edepositata in segreteria il 18 dicembre 2017, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado e compensando lespese di lite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lanotificato il 12 giugno 2018).L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5. Con decreto presidenziale dell’11 marzo 2026 è stata quindifissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 16 giugno 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott.ssa Paola Filippi, la quale ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la Fontana Pietro s.p.a. deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, nonché dell’art. 100 c.pc. e degli artt. 24 e 113Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che l’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19d.lgs. n. 546/1992 non aveva natura tassativa, dovendoriconoscersi comunque al contribuente la possibilità di ricorrereavverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore chedeterminano una modifica della situazione tributaria, senza laR.G.

N. 18046/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18046/2018Numero sezionale 4948/2026Numero di raccolta generale 21271/2026Data pubblicazione 23/06/2026necessità di attendere che essa si vestisse della formaautoritativa di uno degli atti dichiarati espressamenteimpugnabili.2. Il motivo è fondato.Ritiene la C.T.R. che il diniego di interpello sarebbe un atto nonimpugnabile, non avendo tale provvedimento il carattere delladefinitività, ma afferendo esso ad una fase interlocutoria traIl diniego all’istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma8, DPR n. 600/1973, formulata ai sensi dell’art. 172, comma 7,d.P.R. n. 917/1986, diretta a ottenere l’utilizzo delle perdite eeccedenze di interessi passivi a seguito di fusione perincorporazione, ha, al contrario, natura definitiva in quantoimpedisce la fruizione dei benefici richiesti.

Il carattere didefinitività del provvedimento, non suscettibile in via fisiologicadi ulteriore revisione e impeditivo di ulteriori istanze aventi ilmedesimo contenuto, ne determina quindi l’impugnabilità.La tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 d.lgs.n. 546/1992 non esclude che i provvedimenti dell’Agenzia delleEntrate, quale quello in esame, di rigetto di istanza di interpello,avendo natura e contenuto di diniego definitivo di un beneficiofiscale, quale quello della disapplicazione di norme antielusivedi cui all’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, in quantodeterminante in via non temporanea, possa essere impugnatogiudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva ecostituzionalmente orientata delle disposizioni in materia.Non a caso, questa Corte ha in più occasioni ribadito che latassatività dell’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n.546/1992 è da intendersi per categorie e non per singoledenominazioni formali.

Pertanto, rientrano nella categoria degliR.G. N. 18046/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 18046/2018Numero sezionale 4948/2026Numero di raccolta generale 21271/2026Data pubblicazione 23/06/2026“atti impugnabili” anche i provvedimenti atipici che, seppur condiverso nomen iuris, producono gli stessi effetti degli atti tipici(ad es. diniego di agevolazioni, atti di diniego di rimborso: cfr.cass. 17 febbraio 2023, n. 5174; Cass. 30 gennaio 2020, n.2144; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32425).Nel caso di specie, il provvedimento del 21 dicembre 2012 hacontenuto sostanziale di diniego definitivo di agevolazionefiscale, in quanto nega l’accesso al regime di disapplicazionedelle limitazioni al riporto delle perdite ex art. 172, comma 7,d.P.R. n. 917/1986.

Esso è quindi riconducibile, per categoria,alla previsione di cui all’art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs.546/1992 (“diniego o revoca di agevolazioni”).3. Il ricorso merita quindi accoglimento.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado Lombardia, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 16 giugno 2026.Il Presidente(Dott.

Roberta Crucitti)R.G. N. 18046/2018 5Cons. est. Valentino Lenoci