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Ordinanza Interlocutoria — n. 21195/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal remanded for re-notification to individual partners due to lack of personal service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21195/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for a new procedural role to correct a defect in service of process. The tax authority filed a cassation appeal against the Regional Commission's decision overturning an inductive tax assessment, but the appeal was only served on the company, not its individual partners. The court ruled that the appeal must be personally notified to the partners who were also parties in the first instance, ordering a 60-day deadline for compliance.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis, comma 1 della legge n. 53/1994; When a cassation appeal is filed against a judgment involving multiple parties, it must be personally notified to all of them, and failure to do so requires remand for re-notification.

Parole chiave

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cassation appeal service individual partners notification tax assessment inductive procedural defect remand joint liability partners

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis, comma 1 della legge n. 53/1994
ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1, della legge n.

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Testo completo

e dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliate- ricorrenti –ontroSocietà Orsini Costruzioni s.r.l.intimataavverso la sentenza n. 519/2019 della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania Sezione - distaccata di Salerno, depositata il 24.1. 2019Numero registro generale 10851/2020Numero sezionale 4263/2026Numero di raccolta generale 21195/2026Data pubblicazione 22/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 19 maggio 2026 del ConsigliereLivia De GennaroRILEVATO CHE:1.

La società Orsini Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentantep.t, ed i suoi soci, proponevano distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamenton. TF9010702584/2016 e n. TF9010702585/2016, emessi dalla Agenzia delleEntrate, Direzione Provinciale di Salerno ai fini delle imposte Ires, Irap ed Iva inrelazione all’annualità 2011.L’Ufficio contestava una gestione economica anti aziendale, con unaredditività non in linea con altre aziende operanti nel medesimo settore,evidenziando che l’indice di redditività dichiarato di 0,88 era inferiore a quelloprevisto dallo studio di settore che oscillava da un minimo di 1,07 ad un massimodi99,99; ritenendo inattendibili le scritture contabili, procedeva, pertanto, con ilmetodo induttivo previsto dall’art. 39 del d.p.r. n. 600/73 a rettificare i ricavidichiarati da euro 221.500,00 ad euro 303.380,00, così accertando maggioriricavi pari ad euro 81.880,00 e rettificando la perdita di impresa dichiarata .1.1.

A fondamento dei ricorsi veniva dedotta la mancanza dei requisiti dilegge per procedere all’accertamento con il metodo induttivo e contestata laricostruzione reddituale operata dall’Ufficio e veniva evidenziato che la perditafiscale era giustificata dal fatto che si trattava di un periodo di impostacaratterizzato da una contrazione dell’attività che aveva condotto allicenziamento di molti dipendenti per assenza di commesse.2. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo la conferma dellalegittimità degli accertamenti eseguiti.3.

La Commissione tributaria provinciale di Salerno, dopo aver disposto lariunione dei ricorsi, li rigettava ritenendo legittimo e corretto l’accertamentoeseguito.4.Avverso tale sentenza la società ed i soci proponevano appello innanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania sezione distaccata di Salernoe l’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo la conferma della sentenza diprimo grado.Numero registro generale 10851/2020Numero sezionale 4263/2026Numero di raccolta generale 21195/2026Data pubblicazione 22/06/20265. La CTR accoglieva l’appello dei contribuenti ritenendo che, l’Ufficio nonaveva fornito quegli elementi certi , precisi e concordanti previsti dalla legge incaso di accertamento induttivo, non avendo effettuato la propria ricostruzionereddituale su un fatto certo e noto dal quale poter logicamente ricostruire i ricavirealizzati o realizzabili, bensì su un dato estremamente valutativo quale laperdita fiscale e le stime degli studi di settore.

Affermava, poi, che lacontribuente aveva dimostrato che i soci erano titolari di redditi propri ulteriorisulla attività societaria e che l’Ufficio non aveva specificato quali fossero state leditte similari richiamate nell’accertamento per ritenere la redditività dichiaratainferiore a quella riscontrata in altre ditte.6. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi. La parte privata è rimasta intimata.Considerato che:1. Va, preliminarmente, rilevato che il ricorso per cassazione non risultaessere stato notificato anche personalmente ai soci della Orsini Costruzioni s.r.l.,Orsini Francesco, Orsini Gaetano ed Avallone Diamante i quali avevano propostodi Salerno, unitamente alla predetta società e, quindi, erano stati parti in quelgrado di giudizio.Il ricorso risulta, infatti, essere stato notificato esclusivamente alla OrsiniCostruzioni s.r.l. ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53/1994 pressolo studio dell’avv.

Sergio Fasolino, in data 16.3.2020Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio ed ordinatala rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai soci sopra indicati, neltermine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giornidecorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica delricorso ad Orsini Francesco, Orsini Gaetano ed Avallone DiamanteCosì deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta CrucittiNumero registro generale 10851/2020Numero sezionale 4263/2026Numero di raccolta generale 21195/2026Data pubblicazione 22/06/2026