Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by Francesco Brasca and Nazzareno Latassa, challenged a regional tax court decision against the Revenue Agency, which was defended by the General State Attorney's Office. The court ruled that the statutory silence on the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to proceed, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
l legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Brascaunitamente all’avvocato Nazzareno Latassa-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabrian.1464/2021 depositata il 06/05/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 28539/2021Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 21172/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 21/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli