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Ordinanza — n. 21170/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer appeal against tax assessment, ruling prior judgment covers all years of same transaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21170/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice, overturning the lower court's rejection. The taxpayer argued that a prior judgment only covered specific years, but the Court held that a single legal transaction creates a unified factual scenario. Consequently, the Court ruled that the prior judgment's res judicata effect extends to all years of the same transaction, making the lower court's decision on the remaining years legally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 2900 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: When multiple tax assessments arise from a single legal transaction, the res judicata effect of a judgment on one year extends to all years because the factual scenario is identical.

Parole chiave

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res judicata external tax assessment notice single legal transaction factual scenario identity prior judgment effect imposta sugli utili immobiliari tassazioni fiscali imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2900 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere l’omesso esame circa unfatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 28030/2024
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Testo completo

a la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Vincenza Di Nardo propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TF9011506929, con il quale l’Agenzia delle Entrate,relativamente all’anno 2009, aveva proceduto alla tassazione dellaNumero registro generale 15351/2018Numero sezionale 5014/2026Numero di raccolta generale 21170/2026Data pubblicazione 22/06/2026plusvalenza di € 483.142,29, realizzata attraverso la vendita, in favoredella Ortofrutticola Daniela s.r.l., dell’immobile sito nel Comune diBattipaglia, del quale la Di Nardo era comproprietaria insieme adAnnunziata Gogliucci, Carlo Raimondo, Bianca Maria Somma e GelsominoRaimondo.2.

La CTP di Salerno accolse in parte qua il ricorso, rideterminando laplusvalenza tassabile secondo quanto dedotto dall’Amministrazionefinanziaria nel proprio atto di costituzione.3. La CTR della Campania (sezione distaccata di Salerno) rigettòl’appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado.4. Ha proposto ricorso per cassazione Vincenza Di Nardo, sulla base dicinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente eccepisce il giudicatoesterno formatosi sulla sentenza n. 3444 del 30/6/2017 della CTP diSalerno, con la quale sono stati accolti i ricorsi proposti dalla Di Nardorelativamente agli avvisi di accertamento afferenti alla medesimaplusvalenza, per gli anni 2012, 2013 e 2014.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 42 e 61, comma 2, d.p.r. n. 600/1973, incombinato disposto con gli artt. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e 4-bis d.l. n. 78/2015, per avere la CTR respinto il motivo d’appello relativoalla carenza del potere di firma del funzionario sottoscrittore dell’avviso diaccertamento. Secondo la ricorrente, la delega in questione dovevaritenersi nulla, siccome non adeguatamente dettagliata in punto dimotivazione delle ragioni organizzative sottostanti e di indicazione dellarelativa durata.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere l’omesso esame circa unfatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., avendo il giudice d’appelloobliterato di considerare, da un lato, “il fatto storico che nell’attoNumero registro generale 15351/2018Numero sezionale 5014/2026Numero di raccolta generale 21170/2026Data pubblicazione 22/06/2026organizzativo n. 2/2014 l’attribuzione della delega è stata giustificata (…)specifica indicazione del motivo legittimante la delega medesima”;dall’altro, “il fatto storico che nell’atto organizzativo n. 2/2014 la duratadella delega non è stata circoscritta ad una data precisa, ma parametrataall’evento incerto della cessazione dalla carica del delegante (…)” (pag. 29del ricorso per cassazione).4.

Il quarto motivo di ricorso concerne la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 917/1986, peravere i giudici di secondo grado ritenuto sussistenti i presupposti dellaplusvalenza, nonostante “nessuna “suscettibilità edificatoria” poteva dirsiesistente in relazione al fondo rustico oggetto di cessione (…) perl’esistenza già prima della stipula del rogito del 2009 di una imponenteopera di edificazione pari a 1.453,32 mq., corrispondente a ben 7.838,89mc.” (pag. 33 del ricorso per cassazione).5.

Il quinto ed ultimo motivo censura l’omesso esame di un fattodecisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR“completamente obliterato il fatto storico per cui nell’anno 2009 l’importodi 1.500.000,00, versato a titolo di prezzo dall’acquirente, è stato divisotra i soli cedenti Raimondo Gelsomino e Raimondo Carlo con esclusioneproprio della Di Nardo Vincenza, che sempre nel 2009 non ha incassatoalcunché” (pag. 34 del ricorso per cassazione), con conseguenteinconfigurabilità di qualsivoglia plusvalenza.6. È fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimentodegli altri.7.

La ricorrente ha prodotto la sentenza n. 3444 del 2017 della CTP diSalerno, munita dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonchél’ordinanza della Corte di cassazione n. 26986/2019 (relativaall’impugnazione, da parte dell’originaria comproprietaria Bianca MariaSomma, dell’avviso di accertamento relativo alla medesima plusvalenza inNumero registro generale 15351/2018Numero sezionale 5014/2026Numero di raccolta generale 21170/2026Data pubblicazione 22/06/2026questa sede sub judice, per l’anno 2009), nella quale si dà conto - perl’appunto - della sopra richiamata sentenza n. 3444 (“depositata il 30giugno 2017, passata in giudicato il 27 giugno 2019 ed allegata dallacontribuente alle sue difese, in ossequio al principio di autosufficienza”),ritenendo che, in virtù della stessa, si “sia formato giudicato sullasussistenza di plusvalenza da cessione di fondo con entrostanti fabbricatirurali, pur se per annualità successive, nel senso dell'esclusione di dettaplusvalenza, la cui sussistenza ha formato oggetto anche del presentericorso”.

Al di là dell’errore, contenuto nella menzionata ordinanza dilegittimità, circa la data della relativa maturazione (che non puòindividuarsi nel 27/6/2019 in relazione a una sentenza pubblicata il30/6/2017), il rilievo del giudicato è consentito, in questa sede, dall’esserelo stesso intervenuto dopo il deposito della sentenza impugnata(15/11/2017).Ciò premesso, la pronuncia in discorso concerne i ricorsi proposti datutti i comproprietari del fondo (e dall’usufruttuaria Annunziata Gogliucci),in relazione alle plusvalenze loro rispettivamente contestate, per gli anni2012, 2013 e 2014, con riguardo alla medesima compravendita del3/8/2009.

Rispetto alla presente controversia vi è, dunque, (parziale)identità soggettiva (dal momento che l’odierna ricorrente Vincenza DiNardo era parte anche di quel processo) e identità di causa petendi,trattandosi di verificare la sussistenza del medesimo presuppostoimpositivo, rappresentato dalla natura edificabile del terreno oggettodell’unico contratto di compravendita già menzionato, dal quale è scaturitala contestazione delle (quantitativamente diverse) plusvalenze in relazioneai singoli comproprietari (e usufruttuaria) e per i diversi anni diriferimento.

Viene in rilievo, pertanto, il principio di diritto enunciato daCass., n. 8291/2025, secondo cui, in tema di giudicato esterno, se uno deidue giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico,è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamentoNumero registro generale 15351/2018Numero sezionale 5014/2026Numero di raccolta generale 21170/2026Data pubblicazione 22/06/2026compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune adentrambe le cause forma la premessa logica indispensabile dellastatuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di dettoaccertamento è precluso il riesame; tale efficacia, riguardante anche irapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principiodell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non operarispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmentepermanente.

Nel caso di specie, è indubbio che la fattispecie costitutivadell’obbligazione tributaria sia unica (promanando, come detto, dalmedesimo negozio giuridico), scaturendo la diversità degli accertamentiunicamente dall’elemento estrinseco del principio di cassa, dunquedall’epoca in cui in concreto le tranches del corrispettivo pattuito venneroincassate da ciascuno degli alienanti (si veda anche Cass., n. 28030/2024,secondo cui, in tema di giudicato esterno in materia tributaria, a fronte diaccertamenti relativi a più annualità della medesima imposta,il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché laquestione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalitàtemporali d'imputazione, mentre, laddove da un'unica fonte scaturiscanoposte attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolgesoltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, enon si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi difatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente dirisolvere il caso concreto).8.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la decisionenel merito della causa (non essendo necessari ulteriori accertamenti inNumero registro generale 15351/2018Numero sezionale 5014/2026Numero di raccolta generale 21170/2026Data pubblicazione 22/06/2026fatto), nel senso dell’accoglimento dell’originario ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento in contestazione.9. Le spese seguono la soccombenza (e vengono liquidate indispositivo) per quanto riguarda il presente giudizio di legittimità, mentrevengono compensate relativamente ai gradi di merito, essendosi prodottol’effetto di giudicato (sulla base del quale il giudizio è stato deciso)successivamente alla definizione dei gradi suddetti.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso della contribuente;compensa le spese dei giudizi di merito;condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali delgiudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00 per compensiprofessionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/6/2026.Il PresidenteValentino Lenoci