Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21167/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding CTR's exclusion of development potential due to existing buildings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21167/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Office's decision to exclude development potential from a property's taxable capital gain. The taxpayer argued that the Regional Tax Office incorrectly ignored the land's buildability because existing structures did not fully exhaust the development index. The court ruled that the taxpayer's prior judgment on the same legal relationship regarding the same contract precluded re-examination of this specific issue, despite the tax years being different.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 67, comma 1, lett. b, TUIR; Art. 2905 c.c.: The principle of res judicata externally applies to tax disputes when a prior judgment between the same parties resolves the fundamental legal issue underlying the current claim, barring re-examination of that specific fact pattern even if it concerns different tax years.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata external tax capital gain development potential existing buildings tax autonomy periods imposta sugli utili immobiliari reddito immobiliare compravendita immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 67, comma 1, lett. b, TUIR
La CTR della Campania (sezione distaccata di Salerno) accolsel’appello del contribuente, osservando (per quanto in questa sede piùdirettamente interessa) come, nel caso di specie, non sussistesse ilpresupposto di cui all’art. 67, comma 1, lett.
Art. 2905 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 1674/2018
In ordine al motivodi ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiama una giurisprudenza dilegittimità (Cass., n. 1674/2018), alla cui stregua va “escluso dall’ambitodi applicazione dell’art.
Cass., n. 8291/2025
Cass., n. 28030/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ta la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026 dalConsigliere Luigi La Battaglia.1. Gelsomino Raimondo propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TF9011506938, con il quale l’Agenzia delle Entrate,relativamente all’anno 2009, aveva proceduto alla tassazione dellaNumero registro generale 12340/2018Numero sezionale 5013/2026Numero di raccolta generale 21167/2026Data pubblicazione 22/06/2026plusvalenza di € 483.142,29, realizzata attraverso la vendita, in favoredella Ortofrutticola Daniela s.r.l., dell’immobile sito nel Comune diBattipaglia, del quale il Raimondo era comproprietario insieme adAnnunziata Gogliucci, Carlo Raimondo, Bianca Maria Somma e Vincenzo DiNardo.2. la CTP di Salerno accolse parzialmente il ricorso, riducendol’ammontare della plusvalenza effettivamente tassabile imputabileall’odierno ricorrente per l’anno 2009.3.

La CTR della Campania (sezione distaccata di Salerno) accolsel’appello del contribuente, osservando (per quanto in questa sede piùdirettamente interessa) come, nel caso di specie, non sussistesse ilpresupposto di cui all’art. 67, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 917/1986(vale a dire la suscettibilità di utilizzazione edificatoria del terreno),trattandosi di fondo già edificato al momento della compravendita indiscorso.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b, TUIR, peravere la CTR illegittimamente escluso la suscettibilità di utilizzazioneedificatoria del terreno oggetto del contratto di compravendita per il solfatto che sullo stesso insistessero alcuni fabbricati, nonostante questiultimi non avessero esaurito l’indice di edificabilità in rapporto allasuperficie complessiva, di modo che il fondo doveva ritenersi – perl’appunto - ulteriormente edificabile.2. Nel controricorso, il Raimondo ha eccepito, in primis,l’inammissibilità del ricorso per “la inesistenza della notifica e/o comunqueper la sua tardività”, evidenziando come la notificazione sia stataeffettuata “presso il difensore che aveva oramai esaurito il proprioNumero registro generale 12340/2018Numero sezionale 5013/2026Numero di raccolta generale 21167/2026Data pubblicazione 22/06/2026mandato, poiché sostituito dal nuovo difensore e domiciliatario avv.

Filipponotifica della sentenza per il decorso del termine breve di impugnazione”(pag. 22 del controricorso).3. Ha eccepito, inoltre, il controricorrente l’avvenuta formazione delgiudicato esterno sulla sentenza della CTP di Salerno n. 3444 del30/6/2017, che annullò gli avvisi di accertamento promananti dalmedesimo atto di compravendita, afferenti alle annualità 2012, 2013 e2014, nei confronti di tutti i comproprietari venditori. In ordine al motivodi ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiama una giurisprudenza dilegittimità (Cass., n. 1674/2018), alla cui stregua va “escluso dall’ambitodi applicazione dell’art. 67 cit. il provento derivante dalla compravendita diterreni la cui capacità edificatoria risulti, anche solo parzialmente, giàrealizzata al momento della cessione”.4.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.Il ricorso per cassazione venne notificato al difensore costituito inappello per il contribuente, avv. Valerio Freda, in data 23/4/2018. L’avv.nella relata della sentenza per il decorso del termine breve diimpugnazione” (pag. 22 del controricorso). Ora, al di là del fatto che nonsi comprende come una procura alle liti possa essere conferita in seno aduna relazione di notificazione, vi è che la notifica del ricorso percassazione ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in appello nondetermina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art.291 c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzionedella parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regolagenerale dettata dall'art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche algiudizio di legittimità (Cass., n. 4216/2026).

L’avvenuto deposito delcontroricorso vale, pertanto, a sanare ogni eventuale nullità della notifica.5. È fondata, invece, l’eccezione di giudicato.Numero registro generale 12340/2018Numero sezionale 5013/2026Numero di raccolta generale 21167/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il controricorrente ha prodotto la sentenza n. 3444 del 2017 della CTPdi Salerno, munita dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonchél’ordinanza della Corte di cassazione n. 26986/2019 (relativaall’impugnazione, da parte dell’originaria comproprietaria Bianca MariaSomma, dell’avviso di accertamento relativo alla medesima plusvalenza inquesta sede sub judice, per l’anno 2009), nella quale si dà conto - perl’appunto - della sopra richiamata sentenza n. 3444 (“depositata il 30giugno 2017, passata in giudicato il 27 giugno 2019 ed allegata dallacontribuente alle sue difese, in ossequio al principio di autosufficienza”),ritenendo che, in virtù della stessa, si “sia formato giudicato sullasussistenza di plusvalenza da cessione di fondo con entrostanti fabbricatirurali, pur se per annualità successive, nel senso dell'esclusione di dettaplusvalenza, la cui sussistenza ha formato oggetto anche del presentericorso”.

Al di là dell’errore, contenuto nella menzionata ordinanza dilegittimità, circa la data della relativa maturazione (che non puòindividuarsi nel 27/7/2019, rispetto ad una sentenza pubblicata il30/6/2017), il rilievo del giudicato è consentito, in questa sede, dall’esserelo stesso intervenuto dopo il deposito della sentenza impugnata(23/11/2017).Ciò premesso, la pronuncia in discorso concerne i ricorsi proposti datutti i comproprietari del fondo (e dall’usufruttuaria Annunziata Gogliucci),in relazione alle plusvalenze loro rispettivamente contestate, per gli anni2012, 2013 e 2014, con riguardo alla medesima compravendita del3/8/2009.

Rispetto alla presente controversia vi è, dunque, (parziale)identità soggettiva (dal momento che l’odierno controricorrente GelsominoRaimondo era parte anche di quel processo) e identità di causa petendi,trattandosi di verificare la sussistenza del medesimo presuppostoimpositivo, rappresentato dalla natura edificabile del terreno oggettodell’unico contratto di compravendita già menzionato, dal quale è scaturitala contestazione delle (quantitativamente diverse) plusvalenze in relazioneNumero registro generale 12340/2018Numero sezionale 5013/2026Numero di raccolta generale 21167/2026Data pubblicazione 22/06/2026ai singoli comproprietari (e usufruttuaria) e per i diversi anni diriferimento.

Viene in rilievo, pertanto, il principio di diritto enunciato daCass., n. 8291/2025, secondo cui, in tema di giudicato esterno, se uno deidue giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapportogiuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poichél'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero allasoluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione,di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nelprincipio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non operarispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmentepermanente.

Nel caso di specie, è indubbio che la fattispecie costitutivadell’obbligazione tributaria sia unica (promanando, come detto, dalmedesimo negozio giuridico), scaturendo la diversità degli accertamentiunicamente dall’elemento estrinseco del principio di cassa, dunquedall’epoca in cui in concreto le tranches del corrispettivo pattuito venneroincassate da ciascuno degli alienanti (si veda anche Cass., n. 28030/2024,secondo cui, in tema di giudicato esterno in materia tributaria, a fronte diaccertamenti relativi a più annualità della medesima imposta,il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché laquestione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalitàtemporali d'imputazione, mentre, laddove da un'unica fonte scaturiscanoposte attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolgesoltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, enon si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi diNumero registro generale 12340/2018Numero sezionale 5013/2026Numero di raccolta generale 21167/2026Data pubblicazione 22/06/2026fatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente dirisolvere il caso concreto).6.

Il rilievo del giudicato favorevole al contribuente importa il rigettodel ricorso, con conseguente condanna dell’Amministrazione ricorrente alpagamento delle spese processuali (che si liquidano in dispositivo). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/6/2026.Il PresidenteValentino Lenoci