Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the General Attorney of the State, did not act after the proposal was communicated, while the respondent, Volkswagen Leasing GmbH, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controVolkswagen Lesasing Gmbh in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giovanni De' CapitaniDi Vimercate-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.2683/2020 depositata il 20/11/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 31088/2021Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 21165/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 21/06/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli