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Decreto — n. 21130/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 21130/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The Regional Tribunal had previously confirmed the case's termination based on the absence of a denial of service and the specific provisions of Law No. 130 of 2022. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the proceedings automatically.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request Law 130 2022 civil procedure termination statutory time limit

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

Avvocatura Generale Dello StatocontroColombo Cristina Rosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Annibale Massimo Valsecchiavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia n.5052/11/2017depositata il 04/12/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 19/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino