Tax court process extinguished by automatic listing under 2023 law; parties must request hearing to revive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished following the automatic inclusion of the case in the 2023 legislative list. The Regional Tax Commission confirmed that no party requested a hearing, satisfying the statutory conditions for automatic termination. Consequently, the court ruled that the procedural action ended without a substantive trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 13/2023; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The process is extinguished by operation of law when the case is listed in the statutory register without a party requesting a hearing, thereby terminating the litigation unless a hearing is subsequently ordered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
resentati e difesi dall'avvocato Leonardo ZanotticontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Statoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia n.4733/15/2021depositata il 27/12/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 19/06/2026La Presidente TitolarePerrino Angelina-Maria