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Ordinanza — n. 21099/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for failing to wait for party resumption after remand, causing process extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21099/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's judgment, which had rejected the tax authority's appeal without waiting for the required party resumption following a remand. The taxpayer argued the lower court violated procedural rules by deciding the merits ex officio, while the tax authority contended the decision was substantively correct. The court ruled that the process extinguished because neither party performed the mandatory resumption within the statutory six-month deadline, rendering the lower court's substantive ruling void.

Regesto Legislator

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Art. 63 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: A remand by the Court of Cassation requires party resumption within six months; failure to resume or a subsequent extinction cause extinguishes the entire process, voiding any subsequent merits decisions.

Parole chiave

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tax procedure process extinction party resumption remand by cassation ex officio decision statutory deadline void judgment carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 63 d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 63 del d.lgs.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 414/2020Numero sezionale 4988/2026Numero di raccolta generale 21099/2026Data pubblicazione 22/06/2026n.
Art. 45 d.lgs. n. 546/1992
Art. 382, n. 3 c.p.c.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, la qualeaccoglieva il gravame, assumendo, da un lato, la non applicabilitàretroattiva dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, come novellato dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2023, n. 16002
Cass. 13/12/2018, n. 32276
Cass. 13/12/2018, n. 32276; Cass.
Cass. 12/04/2017, n. 9521
32276; Cass. 12/04/2017, n. 9521; Cass.23/11/2016, n.
Cass. 23/11/2016, n. 23922
Cass. 15/01/2016, n. 556
23922; Cass. 15/01/2016, n. 556; Cass.
Cass. 19/10/2015, n. 21143
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Testo completo

all’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controCARRILLO MARCO (C.F. CRRMRC76P13B715O)– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 5055-19-19, depositata in data 05/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere Cesare Taraschi.1. Marco Carrillo impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Caserta, l’avviso di accertamento n. TF7011001565/2012,con cui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno d’imposta 2007,aveva determinato, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, un redditosintetico di euro 70.151,46 (a fronte di un reddito dichiarato pari ad eurozero), calcolando maggiori imposte a titolo di Irpef e relativi addizionaliper un importo complessivo di euro 24.765,00, oltre sanzioni, inNumero registro generale 414/2020Numero sezionale 4988/2026Numero di raccolta generale 21099/2026Data pubblicazione 22/06/2026conseguenza del riscontrato possesso di due autovetture e due immobilida parte del contribuente.Quest’ultimo, a sostegno del ricorso, deduceva la violazione delcontraddittorio preventivo, la nullità dell’accertamento per vizio dimotivazione e l’infondatezza, nel merito, della pretesa fiscale in quantonon suffragata da elementi probatori.La CTP accoglieva il ricorso, per non aver l’Ufficio attivato ilpreventivo contraddittorio con il contribuente.2.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, la qualeaccoglieva il gravame, assumendo, da un lato, la non applicabilitàretroattiva dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, come novellato dall’art. 22 deld.l. n. 78/2010, e, dall’altro, che la documentazione prodotta dalcontribuente non era sufficiente a superare la presunzione di maggiorreddito applicata dall’Ufficio.3. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione e questa Corte,con ordinanza n. 3885 del 26/02/2016, in accoglimento del terzo motivo,cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR, in diversacomposizione, perché esaminasse nel merito l’idoneità delladocumentazione prodotta dal contribuente a giustificare le spesesostenute.4.

In sede di rinvio, la CTR, con sentenza n. 5055-19-19, depositatail 05/06/2019, rigettava l’appello dell’Ufficio.5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione, affidandosi a due motivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 17/06/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 414/2020Numero sezionale 4988/2026Numero di raccolta generale 21099/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 4, c.p.c., per aver la CTR deciso, d’ufficio, il giudizio di rinvio sebbenenessuna parte avesse provveduto alla riassunzione dello stesso, conconseguente estinzione dell’intero processo.2.

Con il secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli artt.132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una sentenza nulla per difettoassoluto di motivazione.Invero, i giudici d’appello hanno solo apparentemente motivato inordine all’accoglimento della tesi del contribuente, richiamando lapossibilità per quest’ultimo di dimostrare documentalmente il possesso diredditi esenti per giustificare le spese contestate dall’Ufficio, ma nonhanno minimamente verificato se fosse stata depositata documentazione atal fine idonea, non avendo operato la valutazione demandata conl’ordinanza di rinvio.3.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1 L’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione rationetemporis vigente, prevede, al comma 1, che «Quando la Corte dicassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale oregionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le partipersonalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazionedella sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo edi secondo grado in quanto applicabili»; al comma 2 dispone che «Se lariassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o siavvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio dirinvio l’intero processo si estingue».3.2 Nella specie, la corte di merito ha violato le predette disposizioninormative in quanto, come si evince dal contenuto dell’impugnatasentenza e dal fascicolo d’appello acquisito in atti, sebbene nessuna delleparti avesse provveduto a riassumere il giudizio a seguito dell’ordinanza diNumero registro generale 414/2020Numero sezionale 4988/2026Numero di raccolta generale 21099/2026Data pubblicazione 22/06/2026rinvio emessa da questa Corte, la CTR, di propria iniziativa, iscriveva aruolo il giudizio di rinvio e decideva nel merito l’appello dell’Ufficio,rigettandolo.In mancanza, tuttavia, di un atto di riassunzione proveniente dallaparte interessata, l’intero processo doveva reputarsi estinto, comeprevisto dal comma 2 dell’art. 63 citato.3.3 In proposito, con orientamento consolidato, si è statuito che, nelprocesso tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge,del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determinal'estinzione, che è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 deld.lgs. n. 546/1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, conconseguente definitività dell'avviso di accertamento (Cass. 07/06/2023, n.16002;

Cass. 13/12/2018, n. 32276; Cass. 12/04/2017, n. 9521; Cass.23/11/2016, n. 23922; Cass. 15/01/2016, n. 556; Cass. 19/10/2015, n.21143).4. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art.382, terzo comma, c.p.c., atteso che il processo non poteva essereproseguito.Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che lehanno anticipate ex art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa lasentenza impugnata.Pone le spese giudiziali a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il PresidenteMarcello Maria Fracanzani